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Ordinanza Interlocutoria — n. 1471/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case for re-notification to the bankrupt company's trustee.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1471/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding deductible administrative costs. The court found that while the appeal was validly served on one defendant, it was not properly notified to the bankruptcy trustee of the second defendant. Consequently, the court ordered the re-notification of the appeal to the trustee within 60 days and remanded the case for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: When an appeal is validly served on one necessary party but not on another, the defect is cured by ordering re-notification, and the appeal is dismissed with remand for the new notification.

Parole chiave

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re-notification of appeal bankruptcy trustee service validity of notification remand for new hearing tax deduction dispute impugnazione di decisioni amministrative deduzione delle spese di manutenzione di immobili spese amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
Poiché, peraltro, il ricorso risulta notificato ad uno dei due contraddittori necessari, già parte del giudizio di merito all’esito del quale risulta emessa la sentenza impugnata, il vizio risulta superabile attraverso la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., che va conseguentemente ordinata.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
2704 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;
Art. 109 DPR 917/1986
violazione dell’art. 109 dpr 917/1986 e degli artt.
Art. 163 DPR 22/12/1986 n. 917
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 dpr 22/12/1986 n. 917,in relazione all’art.
Art. 2704 c.c.
Art. 2697 c.c.
art. 291 c.p
Poiché, peraltro, il ricorso risulta notificato ad uno dei due contraddittori necessari, già parte del giudizio di merito all’esito del quale risulta emessa la sentenza impugnata, il vizio risulta superabile attraverso la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., che va conseguentemente ordinata.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15271/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difes a dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro IMMOBILIARE PLUS SRL e FALLIMENTO ENERGY RECYCLING SRL -intimati- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE n. 1626/2017 depositata i l 14/11/2017 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2025 dal Consigliere ALESSANDRO FAROLFI. FATTI DI CAUSA 1. Oggetto del giudizio è rappresentato dalla sentenza n. 1626/2017 , emessa dalla CTR del Piemonte, dep ositata il 14/11/2017, non notificata, con riferimento all’annualità d’imposta 2011, concernente la indeducibilità di un costo di 90.000 euro per servizi amministrativi resi dalla consolidante Immobiliare Plus nei confronti della consolidata Energy Recycling s.r.l.

2. In precedenza, le due società contribuenti avevano impugnato gli avvisi di accertamento T7G0E1205516/2014 relativo all’IRES e T7G031205520/2014 per IRAP, ricorso che veniva accolto dalla CTP di Torino con la sent. n. 362/2016.

3. L’appello dell’ufficio è stato invece respinto con la sentenza oggetto della presente impugnazione.

4. L’Agenziaha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi di doglianza. Il ricorso è stato notificato alla Immobiliare Plus s.r.l. ed al Fallimento della Energy Recycling s.r.l.

5. Entrambe le convenute non si sono costituite.

6. La procura generale, in persona del sostituto P.G. dott. Michele Di Mauro ha concluso per iscritto, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

7. E’ stata, quindi, fissata udienza pubblica per il successivo 20 novembre 2025, cui ha partecipato per l’Avvocatura dello Stato l’Avv. Faraci Salvatore; il sost. P.G. ha ribadito per proprie conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I motivi di ricorso proposti possono così sintetizzarsi:

1) violazione dell’art. 109 dpr 917/1986 e degli artt. 2704 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;

2) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 163 dpr 22/12/1986 n. 917,in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.;

2. Preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. A tal proposito va in primo luogo rilevato che la sentenza impugnata risulta emessa nei confronti –oltre che della Immobiliare Plus s.r.l. – della Energy Recycling s.r.l. in bonis. Nessun accenno all’intervenuto fallimento di essa è contenuto nella decisione della CTR del Piemonte, né, per il vero, nel ricorso di legittimità proposto dall’amministrazione finanziaria. Soltanto nella relata di notifica del ricorso è dato leggersi che il destinatario di essa, oltre all’Immobiliare Plus s.r.l.

è rappresentato dalla Curatela del Fallimento della Energy Recycling s.r.l. A tal punto occorre notare che, mentre la notificazione nei confronti della Immobiliare Plus s.r.l. risulta perfezionata in data 23/05/2018 – momento nel quale il plico è stato ritirato presso l’ufficio postale stante l’assenza temporanea presso l’indirizzo della Sede legale di Via Raimondo 40/c – Rivoli (TO) – altrettanto non può dirsi per la notifica eseguita nei confronti del Fallimento. La notifica è, infatti, stata diretta presso lo stesso indirizzo di Via Raimondo 40/c –Rivoli (TO) con destinatario Fallimento Recycling s.r.l. in persona del curatore fallimentare, ma l’atto non è stato ricevuto.

Neppure risulta depositata la cartolina della successiva raccomandata di avviso dell’avvenuto deposito presso l’ufficio, né una visura storica dalla quale comprendere se, in tale momento e quando, la società risultasse fallita e se la sede fosse effettivamente presso lo stesso indirizzo della Immobiliare Plus s.r.l. Poiché, peraltro, il ricorso risulta notificato ad uno dei due contraddittori necessari, già parte del giudizio di merito all’esito del quale risulta emessa la sentenza impugnata, il vizio risulta superabile attraverso la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c., che va conseguentemente ordinata.

P.Q.M La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, dispone ndo la rinnovazione della notificazione del ricorso, a cura di parte ricorrente,così come in premessa indicato , entro 60