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Decreto — n. 1420/2026 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax litigation extinguished due to lack of party request for hearing under new procedural law.

Numero d'incarto Decreto — n. 1420/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing within the statutory timeframe. The Regional Tax Commission had already confirmed the case's regular conclusion based on the new legislative framework. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who prepaid them.

Regesto Legislator

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022; Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code: When a tax proceeding concludes without a party requesting a hearing within the legal deadline, the process is extinguished by operation of law.

Parole chiave

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tax litigation extinction lack of hearing request procedural time limits automatic process termination cost allocation rules contenzioso tributario arretrati d'imposta amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5, comma 12 of Law n. 130/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391, third paragraph of the Civil Procedure Code
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14121/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentat e e difesedall'Avvocatura Generale Dello Stato Contro STEFANO PALMIERI, rappresentato e difeso dall'AVVOCATO ALESSANDRO VOGLINO unitamente all’AVVOCATO FABIO BENINCASA avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 9567/15/2017depositata il 13/11/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 21/01/2026 La P