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Decreto — n. 1417/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1417/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1417/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18600/2017 R.G. proposto da: STEFANO PICCHIETTI quale rappresentante legale della “Legatoria Umbra Sas di Picchietto Stefano C” ma anche in proprio e nella qualità di socio; ANNA CENTI sia in proprio sia come socia della “Legatoria Umbra Sas di Picchietti Stefano C”, rappresentati e difesi dall'avvocato Sandro Picchiarelli Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.32/01/2017 depositata il 23/01/2017,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito conv. con L. n. 136/2018, rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12, del D.L. n. 119/2018; che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, la definizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio; che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1417/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: STEFANO PICCHIETTI quale rappresentante legale della “Legatoria Umbra Sas di Picchietto Stefano C” ma anche in proprio e nella qualità di socio; ANNA CENTI sia in proprio sia come socia della “Legatoria Umbra Sas di Picchietti Stefano C”, rappresentati e difesi dall'avvocato Sandro Picchiarelli Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.32/01/2017 depositata il 23/01/2017,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito conv. con L. n. 136/2018, rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12, del D.L. n. 119/2018; che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, la definizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio; che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 391 cod. proc. civ

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18600/2017 R.G. proposto da: STEFANO PICCHIETTI quale rappresentante legale della “Legatoria Umbra Sas di Picchietto Stefano C” ma anche in proprio e nella qualità di socio; ANNA CENTI sia in proprio sia come socia della “Legatoria Umbra Sas di Picchietti Stefano C”, rappresentati e difesi dall'avvocato Sandro Picchiarelli Contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Perugia n.32/01/2017 depositata il 23/01/2017,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla D.L. n. 119/2018 (rottamazione ter) convertito conv. con L. n. 136/2018, rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 3, comma 5 e 11, 12, del D.L. n. 119/2018; che, pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119/18, come convertito, la definizione perfezionata determina l’estinzione del giudizio; che, a norma dell’art. 3, comma 9, le somme relative ai debiti definibili riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili;

è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 20/01/2026 La Pre