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Decreto — n. 1407/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1407/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1407/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 18076/2025proposto da: FRASCIONE BRIGIDA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Raffaele Mastrantuono e Francesco Mastrantuono; -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 6327/06/2024, depositata il 7 novembre 2024.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1407/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 18076/2025proposto da: FRASCIONE BRIGIDA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Raffaele Mastrantuono e Francesco Mastrantuono; -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 6327/06/2024, depositata il 7 novembre 2024.

Parole chiave

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sospensione della riscossione fiscale ricupero d'imposta contenzioso tributario rimborso dell'imposta preventiva accoglimento parziale del contribuente ritiro dell'azione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 9 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 18076/2025proposto da: FRASCIONE BRIGIDA, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Raffaele Mastrantuono e Francesco Mastrantuono; -ricorrente non depositante- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore; -intimata- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania n. 6327/06/2024, depositata il 7 novembre 2024.

Visto l’atto depositato il 9 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/01/2026 La Presidente