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Decreto — n. 1404/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1404/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1404/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 14596/2025proposto da: TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Cazzorla; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Emilia-Romagna, n. 60/9/2025, depositata il 23 gennaio 2025. Visto l’atto depositato il 14 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/01/2026 La Presidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1404/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 14596/2025proposto da: TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Cazzorla; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Emilia-Romagna, n. 60/9/2025, depositata il 23 gennaio 2025. Visto l’atto depositato il 14 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/01/2026 La Presidente

Parole chiave

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rinuncia al reddito ritiro delle conclusioni civili rinuncia al brevetto rinuncia all'eredità rinuncia al dibattimento orale rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 14 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 14596/2025proposto da: TORREFAZIONE CAFFÈ KRIFI SPA, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Cazzorla; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Emilia-Romagna, n. 60/9/2025, depositata il 23 gennaio 2025. Visto l’atto depositato il 14 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/01/2026 La Presidente