Decreto — n. 1400/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20263/2025 R.G. proposto da: Leonardo Losacco, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo La Rocca -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -resistente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.202/2022 depositata il 05/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1400/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 20263/2025 Numero sezionale 86/2026 Numero di raccolta generale 1400/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20263/2025 R.G. proposto da: Leonardo Losacco, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo La Rocca -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale Dello Stato -resistente- avverso l’ordinanza della Corte Suprema Di Cassazione di Roma n.202/2022 depositata il 05/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; Numero registro generale 20263/2025 Numero sezionale 86/2026 Numero di raccolta generale 1400/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 21/01/2026. Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 20263/2025 Numero sezionale 86/2026 Numero di raccolta generale 1400/2026 Data pubblicazione 22/01/2026