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Decreto — n. 1394/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1394/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1394/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20237/2025 R.G. proposto da: Adria Mare S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cavone unitamente all’avvocato Vittorio Di Salvatore -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Abruzzo n.146/2025 depositata il 11/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 1394/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 20237/2025 R.G. proposto da: Adria Mare S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cavone unitamente all’avvocato Vittorio Di Salvatore -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Abruzzo n.146/2025 depositata il 11/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta responsabilità civile del consulente fiscale assoggettamento all'imposta accordo fiscale preliminare imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 20237/2025 Numero sezionale 84/2026 Numero di raccolta generale 1394/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIALa Consigliera Delegata ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20237/2025 R.G. proposto da: Adria Mare S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cavone unitamente all’avvocato Vittorio Di Salvatore -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Abruzzo n.146/2025 depositata il 11/03/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 20237/2025 Numero sezionale 84/2026 Numero di raccolta generale 1394/2026 Data pubblicazione 22/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 21/01/2026 Antonella Dell'Orfano Numero registro generale 20237/2025 Numero sezionale 84/2026 Numero di raccolta generale 1394/2026 Data pubblicazione 22/01/2026