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Decreto — n. 1324/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1324/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1324/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 23223/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA LIVORNO-GUASTICCE, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Massimo Campailla e Federica Romana Fantuzzi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 592/3/2024, depositata il 7 maggio 2024. Visto l’atto depositato il 12 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/01/2026 La Presidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1324/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 23223/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA LIVORNO-GUASTICCE, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Massimo Campailla e Federica Romana Fantuzzi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 592/3/2024, depositata il 7 maggio 2024. Visto l’atto depositato il 12 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/01/2026 La Presidente

Parole chiave

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contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale neutralità dell'imposta arretrati d'imposta imposta sulle imbarcazioni

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 12 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 23223/2024proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI SPA LIVORNO-GUASTICCE, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. Massimo Campailla e Federica Romana Fantuzzi; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Toscana, n. 592/3/2024, depositata il 7 maggio 2024. Visto l’atto depositato il 12 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 19/01/2026 La Presidente