Cassation court remands tax appeal to new role due to taxpayer company's dissolution and invalid service notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal on procedural grounds, ordering a remand to a new role. The taxpayer argued the tax assessment was invalid due to lack of motivation and time-barred collection, but the primary issue was the company's dissolution. The court found the service notice invalid because the taxpayer company had been deregistered in 2017, making the notice to the company legally ineffective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: When a party's legal representative is no longer registered and the party itself is dissolved, service of process to the dissolved entity is invalid, necessitating remand to verify the party's status and serve the new legal representatives.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
. proposto da: VIMAR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Monica Agostino, che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Conca D’Oro n. 206, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2944/2018, depositata in data 8 maggio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal Consigliere Cesare Taraschi. Rilevato che:
1. La Vimar s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. TK031201243/2012, relativo ad Ires, Irap e Iva per l’anno d’imposta 2006, deducendo, per Oggetto: Avviso di accertamento – Ordinanza interlocutoria –Rinvio a nuovo ruolo. quanto risulta dal ricorso per cassazione, la nullità dell’atto per carenza di motivazione, in quanto nello stesso era richiamata una segnalazione dell’Agenzia delle entrate –Direzione regionale del Veneto, che, però, non risultava allegata in copia all’avviso, nonché la decadenza dell’Ufficio dal potere accertativo, che avrebbe dovuto essere esercitato non oltre il 31/12/2011, mentre l’avviso di accertamento era stato notificato il 27/12/2012. La CTP accoglieva il ricorso con condanna dell’Agenzia delle entrate alle spese giudiziali.
2. L’appello proposto dall’Ufficio veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, che rigettava il ricorso originario.
3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a dieci motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/12/2025. Considerato che:
1. Preliminarmente occorre rilevare che l’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stato dapprima comunicato all’Avv. Monica Agostino, quale difensore della Vimar s.r.l., ma, non essendo tale comunicazione andata a buon fine, in quanto l’Avv. Agostino risultava non più iscritta nel Reginde a seguito della sua cancellazione dall’albo degli avvocati, l’avviso è stato comunicato a mezzo pec alla stessa Vimar s.r.l. in data 30/09/2025. Sussistono, però, fondati dubbi in ordine all’attuale esistenza della società contribuente, e dunque alla validità della predetta comunicazione, posto che dagli atti del proc. n. 25275/2023 R.G., in cui il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la riunione al proc. n. 5273/2019 R.G. trattato all’odierna adunanza camerale, risulta che la predetta società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30/11/2017.
2. Appare, quindi, opportuno disporre rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la Vimar s.r.l. risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la Vimar s.r.l. risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025. Il Presidente Maria L