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Ordinanza Interlocutoria — n. 1311/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and remands case due to defendant company's dissolution and invalid service of process.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1311/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the tax agency's appeal against the regional commission's decision, ordering a remand to a new hearing role. The defendant company, Vimar s.r.l., had been dissolved in 2017, raising valid doubts about the validity of service of process sent to its former lawyer. Consequently, the court mandated the registry to verify the company's status and, if dissolved, serve the notice on its shareholders.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: When a party's existence is doubtful due to dissolution and service was made to a defunct representative, the court must remand the case to verify status and serve the notice on the proper successors.

Parole chiave

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doubtful party existence invalid service of process company dissolution remand to new role tax administrative litigation deduzione fiscale delle spese d'acquisizione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto imposta sulla cifra d'affari

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 165 c.p.c.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
d’imposta 2007, ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, una maggiore Ires per euro 223.604,00, una maggiore Irap per euro 35.993,00 ed una Iva dovuta pari ad euro 130.183,00, oltre interessi e sanzioni.
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Testo completo

G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro VIMAR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Monica Agostino, che ha indicato recapito Pec, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Conca D’Oro n. 206, giusta procura speciale in calce al ricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 6535/2017, depositata in data 14 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025 dal Consigliere Cesare Taraschi. Rilevato che:

1. La Vimar s.r.l. impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n. TK3036304701/2012, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva determinato, per l’anno Oggetto: Avviso di accertamentoper Ires, Irap e Iva 2007 – Ordinanza interlocutoria - Rinvio a nuovo ruolo. d’imposta 2007, ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, una maggiore Ires per euro 223.604,00, una maggiore Irap per euro 35.993,00 ed una Iva dovuta pari ad euro 130.183,00, oltre interessi e sanzioni.

In particolare, nell’atto impositivo l’Ufficio rilevava che la società contribuente aveva contabilizzato e dichiarato costi relativi ad acquisti di vario tipo effettuati presso la Almak s.r.l., in realtà inerenti ad operazioni inesistenti e, quindi, indeducibili ex art. 109 t.u.i.r. La CTP rigettava il ricorso, assumendo che l’azione accertativa dell’Ufficio era basata su una serie di elementi che inducevano a ritenere che i rapporti commerciali tra la società contribuente e la Almak s.r.l. fossero fittizi, essendo, tra l’altro, basati sulla sola contabilizzazione delle fatture, finalizzata a procurare vantaggi fiscali.

2. L’appello proposto dalla società contribuente veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sulla base di altra pronuncia della CTP di Roma che, avendo accertato l’infondatezza dell’eccezione di fittizietà del rapporto commerciale tra la Vimar s.r.l. e la Almak s.r.l., aveva annullato altro avviso di accertamento emesso in relazione all’anno d’imposta 2006.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo. La società contribuente resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/12/2025. Considerato che:

1. Preliminarmente occorre rilevare che l’avviso di fissazione dell’odierna adunanza camerale è stato dapprima comunicato all’Avv. Monica Agostino, quale difensore della Vimar s.r.l., ma, non essendo tale comunicazione andata a buon fine, in quanto l’Avv. Agostino risultava non più iscritta nel Reginde a seguito della sua cancellazione dall’albo degli avvocati, l’avviso è stato comunicato a mezzo pec alla stessa Vimar s.r.l. in data 30/09/2025. Sussistono, però, fondati dubbi in ordine all’attuale esistenza della società contribuente, e dunque alla validità della predetta comunicazione, posto che dagli atti del proc. n. 25275/2023 R.G., in cui il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto la riunione al proc. n. 5273/2019 R.G. trattato all’odierna adunanza camerale, risulta che la predetta società è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30/11/2017.

2. Appare, quindi, opportuno disporre rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo, mandando la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la Vimar s.r.l. risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura. P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo e manda la cancelleria di verificare, tramite visura camerale, se la Vimar s.r.l. risulti estinta e, in caso di esito positivo di tale accertamento, di comunicare l’avviso di adunanza camerale ai soci della società contribuente presso la residenza risultante dalla predetta visura. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025. Il Presidente M