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Ordinanza — n. 1206/2026 — snciv Generato dall'IA

Court rules that a tax authority's partial relief order after correcting a civil judgment is a new tax claim, not self-help, and is fully appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1206/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a partial tax relief order issued after correcting a civil inheritance judgment. The agency argued the order was merely an exercise of self-help regarding a finalized tax claim, but the court held that the correction of the underlying civil value created a new tax basis. Consequently, the relief order constituted a new tax assessment requiring independent judicial review by the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 533 c.c.; Art. 287 c.p.c.; The tax authority's act of re-determining registration tax on a civil judgment following a correction of the estate value does not constitute self-help but rather a new tax assessment with independent appealability.

Parole chiave

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registration tax inheritance petition self-help power tax assessment civil judgment correction tax appealability new tax claim petizione d'eredità

Disposizioni normative citate

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Art. 533 c.c.
«L’atto con cui l’Agenzia delle Entrate ridetermina l’imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria(art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell’asse ereditario da parte di un’ordinanza di correzione della medesima sentenza(art.
Art. 287 c.p.c.
Art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973
ex art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973).
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
Con unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art.
Art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
546/1992,in relazione all’art. 360, primo comma,n.
art. 533 c.c
«L’atto con cui l’Agenzia delle Entrate ridetermina l’imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria(art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell’asse ereditario da parte di un’ordinanza di correzione della medesima sentenza(art.
art. 287 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., 18/04/2019, n. 10839
Cass., Sez. Un., 25/11/2013, n. 26280
13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. Un., 25/11/2013, n. 26280; Cass., 14/03/2014, n.
Cass., 14/03/2014, n. 5955
26280; Cass., 14/03/2014, n. 5955).
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Testo completo

A ORDINANZA DI RETTIFICA DEL VALORE DELL’ASSE EREDITARIO AUTOTUTELA PRINCIPIO DI DIRITTO Ad.15/01/2026 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10123/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AMARO ALESSANDRO, con l’avvocato ALESSANDRO GERACI (GRCLSN55S11I824M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO della SICILIA n.2028/2024 depositata il 11/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2026 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI. FATTI DI CAUSA 1. La controversia origina dall’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto ai contribuenti Alessandro Amaro e Angelo Amaro il pagamento in solido dell’imposta di registro nella misura di € 24.366,00 relativa alla sentenza depositata dal Tribunale di Enna il 16/02/2016, n. 76/2016, che aveva deciso in materia di petizione ereditaria. Successivamente, a seguito d i rettifica della sentenzanell’indicazione del valore imputabile all’asse ereditario , con ordinanza depositata dal medesimo Tribunale il 5/04/2020,l’ufficio ha emesso un provvedimento di sgravio parziale per l’importo di € 14.010,62, con cui ha rideterminato imposte, sanzioni e interessi.

2. I contribuenti hanno impugnato tale provvedimento, contestando errori nel calcolo degli interessi, una doppia imposizione sull’asse ereditario e un difetto di motivazione.

3. La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio, ritenendo il provvedimento di sgravio parziale impugnabile poiché produttivo di effetti impositivi, e ha accolto parzialmente il ricorso, escludendo l’applicazione dell’aliquota dell’1% sull’asse ereditario.

4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione contro un atto di autotutela parziale relativo a un avviso ormai definitivo.

5. Con la sentenza quivi impugnata, l a Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha rigettato l’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado.

6. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistito la parte contribuentecon controricorso.

7. Successivamente, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con unico motivo di ricorso ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3), c.p.c. 1.1. L’Agenzia delle Entrate sostiene che la Corte di g iustizia tributaria di secondo grado abbia errato nel ritenere impugnabile il provvedimento di sgravio parziale emesso in autotutela, con cui sono state rideterminate imposte, sanzioni e interessi a seguito della rettifica della sentenza originariamente tassata.

Secondo l’amministrazione finanziaria, tale atto, di natura riduttiva rispetto a una pretesa ormai definitiva, non è lesivo né impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, poiché non introduce alcuna novità sfavorevole per il contribuente, ma si limita a correggere importi già consolidati. In particolare, l’impugnazione di un atto di autotutela è ammessa solo per vizi propri o per profili di illegittimità, escludendo ogni riesame del merito della pretesa tributaria ormai definitiva. Il controllo del giudice, quindi, dovrebbe limitarsi alla legittimità dell’operato amministrativo, senza sostituirsi alle valutazioni discrezionali dell’amministrazione finanziaria .

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, tuttavia, ha ritenuto che il provvedimento fosse autonomamente lesivo, poiché il nuovo importo indicato risultava superiore a quello originario e privo di adeguata motivazione. 1.2. La questione giuridica concerne, quindi , la possibilità di impugnare una riduzione in autotutela, seppur viziata da errori, di un tributo oggetto di un accertamento già divenuto definitivo. 1.3. Va osservato che,nella fattispecie, la riduzione in autotutela non è dipesa da una revisione della pretesa impositiva nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, ma è dipesa dalla sopravvenienza della rettifica della sentenza soggetta ad imposta di registro, che ha comportato la riduzione della erronea base imponibile.

Va, perciò , applicato il div erso orientamento per cui, in materia tributaria, l'istanza del contribuente di adozione, da parte dell'amministrazione finanziaria, di un provvedimento diautotutela sulla base di eventi sopravvenuti all'atto impositivo è cosa diversa dalla domanda di annullamento dell'atto stesso per suoi vizi originari. 1.4. Da ciò consegue che il ricorso proposto al giudice tributario avverso il diniego (parziale, nella specie) diautotutela non si risolve in una (inammissibile) impugnazione di atti impositivi in ordine ai quali siano già decorsi i termini per esperire la tutela giurisdizionale (Cass., 20/02/2006, n. 3608;

Cass, 12/05/2010, n. 11457; Cass., 4/12/2020, n. 27806). A rigore, essendo mutato il presupposto impositivo (a seguito della rettifica della sentenza civile), il nuovo atto dell’amministrazione finanziaria costituisce esplicazione di una nuova pretesa impositiva e, quindi, emissione di un nuovo avviso di liquidazione in sostituzione del precedente per sopravvenuta variazione della base imponibile, rispetto al quale non può negarsi l’autonoma impugnabilità da parte del contribuente (arg. ex art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973). 1.5. Il motivo deve essere, quindi , rigettato , enunciandosi (per la novità della questione) il seguente principio di diritto:

«L’atto con cui l’Agenzia delle Entrate ridetermina l’imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria(art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell’asse ereditario da parte di un’ordinanza di correzione della medesima sentenza(art. 287 c.p.c.) , non costituisce una manifestazione del potere di autotutela, ma, stante il mutamento sopravvenuto del presupposto impositivo rispetto all’originario avviso di liquidazione, integra una reiterazione del potere di imposizione, traducendosi nella rinnovazione della pretesa impositiva e, quindi, nell’emissione di un nuovo avviso di liquidazione in sostituzione del precedente per sopravvenuta variazione della base imponibileai fini di una liquidazione ex novo dell’imposta di registro , rispetto al quale non può negarsi l’autonoma impugnabilità da parte del contribuentedinanzi al giudice tributario».

2. Essendo infondato il ricorso, in base al principio della ragione più liquida, non assume rilievo la sua mancata notifica ad Angelo Amaro, che pure era stato parte del giudizio di appello. Invero, la Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentata, in applicazione del principio della "ragionepiù liquida", dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità delcontraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (Cass., 18/04/2019, n. 10839).

3. In conclusione, il ricorso va rigettato.

4. Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

5. Il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30/05/2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24/12/2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. Un., 25/11/2013, n. 26280; Cass., 14/03/2014, n. 5955). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàin favore del controricorrente , liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 3.20