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Decreto — n. 1192/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1192/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1192/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 9100/2022proposto da: DE VIVO FABIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Ambrosio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3393/14/2021 depositata il 23 settembre 2021. Visto l’atto depositato il 30 marzo 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/1/2026 La Presidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 1192/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 9100/2022proposto da: DE VIVO FABIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Ambrosio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3393/14/2021 depositata il 23 settembre 2021. Visto l’atto depositato il 30 marzo 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/1/2026 La Presidente

Parole chiave

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rinuncia d'eredità rinuncia al dibattimento orale rinuncia a pretese di salario ritiro dell'istanza giudiziaria detrazioni e rimborsi inoltro della dichiarazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 30 marzo 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 9100/2022proposto da: DE VIVO FABIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Ambrosio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 3393/14/2021 depositata il 23 settembre 2021. Visto l’atto depositato il 30 marzo 2023 con il quale il ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/1/2026 La Presidente