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Decreto — n. 1096/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 1096/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 1096/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4779/2018 R.G. proposto da: LIDO SAN GIOVANNI FRANCESCO RAVENNA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PELLEGRINO unitamente all’avvocato BARTOLO RAVENNA Contro COMUNE DI GALLIPOLI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA STEFANIZZO nonché contro EQUITALIA SUD SPA avverso la sentenza della COMM . TRIB . REG . PUGLIA SEZ . DIST . DI LECCE n. 2238/24/2017depositata il 26/06/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 1096/2026 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da: LIDO SAN GIOVANNI FRANCESCO RAVENNA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PELLEGRINO unitamente all’avvocato BARTOLO RAVENNA Contro COMUNE DI GALLIPOLI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA STEFANIZZO nonché contro EQUITALIA SUD SPA avverso la sentenza della COMM . TRIB . REG . PUGLIA SEZ . DIST . DI LECCE n. 2238/24/2017depositata il 26/06/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4779/2018 R.G. proposto da: LIDO SAN GIOVANNI FRANCESCO RAVENNA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI PELLEGRINO unitamente all’avvocato BARTOLO RAVENNA Contro COMUNE DI GALLIPOLI in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato NICOLA STEFANIZZO nonché contro EQUITALIA SUD SPA avverso la sentenza della COMM . TRIB . REG . PUGLIA SEZ . DIST . DI LECCE n. 2238/24/2017depositata il 26/06/2017 , pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto al ricorso per Cassazione.

Visto il regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3055 del 22.09.2023 con il quale si evince che il comune di Gallipoli ha aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; Visto il deposito della parte dei documenti relativi alla definizione agevolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, commi 186 e 197, della legge n. 197/2022, e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 16/01/2026 La Pre