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Ordinanza — n. 1090/2026 — snciv Generato dall'IA

Court annuls tax payment order issued while underlying liquidation notice was already annulled by higher court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1090/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially allowed the bankruptcy administrator's appeal against a tax payment order issued by the Revenue Agency. The court found that the payment order was legally flawed because it was issued after the underlying liquidation notice had already been annulled by a second-instance judgment. Consequently, the court annulled the payment order and ordered the tax authorities to refund the costs incurred by the bankrupt entity.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 4 c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: A tax payment order issued after the annulment of the underlying liquidation notice is void and cannot be retroactively validated by a subsequent appeal acceptance.

Parole chiave

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tax payment order annulled liquidation notice retroactive validity bankruptcy administrator revenue agency appeal liquidazione aziendale a fini fiscali recupero delle spese esecutive ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. proc. civ.
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs.
Art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.
546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 91 e 92 cod. proc. civ.
Art. 384, primo comma, ultima parte cod. proc. civ.
art. 132 cod. proc. civ
Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 132 cod. proc. civ.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, n. 2929/7/2025
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, n. 7817/30/2024
Corte di Appello di Napoli, n. 5202/2017
Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, n. 5643/11/2023
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Testo completo

al n. 12804/2025R.G., proposto fallimento della “Gazzella S.r.l.”, con sede in Napoli, in persona del curatore pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di decreto reso dal giudice delegato presso il Tribunale di Napoli il 27 maggio 2025, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Campione, con studio in Napoli (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: avv.campione@pec.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, e Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentate e difes e dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliate (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

CONTRORICORRENTI IMPOSTA DI REGISTRO RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO ANNULLAMENTO GIUDIZIALE DELPRODROMICOAVVISO DI LIQUIDAZIONE avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania i l 10 aprile 2025, n. 2929/7/2025; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 gennaio 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; FATTI DI CAUSA 1. Il fallimento della “La Gazzella S.r.l.” haproposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 10 aprile 2025, n. 2929/7/2025, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento n. 07120230063453419001 da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione, per un importo complessivo di € 20.546,87, in dipendenza dell’avviso di liquidazione n. 2018/008/SC000005202/0/002 da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registro nella misura di € 15.000,00 sulla sentenza depositata dalla Corte di Appello di Napoli il 17 maggio 2017, n. 5202/2017, harigettato l’appello proposto dal fallimento della “La Gazzella S.r.l.” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione avverso la sentenza depositata dalla Co rte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli il 20 maggio 2024, n. 7817/30/2024, con condanna alla rifusione delle spesegiudiziali.

2. Il giudice di appello haconfermato la decisione di prime cure –che aveva respinto i l ricors o originari o del contribuente - sul rilievo che: «La Corte, con sentenza n. 5643/11/2023 del 29.9.2023, depositata il 16.10.2023, ha accolto l’appello dell’Ufficio, annullato la sentenza di primo grado e ritenuto pienamente legittimo l’avviso di liquidazione impugnato».

3. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione hanno resistito con controricorso congiunto. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato atre motivi.

2. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli art. 132 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente o apparente, giacché essa «non affronta in alcun modo il nucleo centrale della doglianza dell'appellante, ossia l'illegittimità “ab origine” della cartella esattoriale emessa quando il suo fondamento giuridico (l'atto presupposto) era venuto meno per effetto di una pronuncia giurisdizionale, seppur non definitiva», omettendo «di spiegare le ragioni per le quali la successiva "reviviscenza" dell'atto presupposto avrebbe potuto sanare retroattivamente il vizio genetico della cartella di pagamento, emessa in carenza del suo indispensabile titolo legittimante». 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 Come è noto l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza:

«(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante:

Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante:

Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530). 2.3 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello, che è stato idoneamente giustificato (al di là della fondatezza in punto di diritto) in relazione all’esito favorevole all’amministrazione finanziaria in grado di appello del giudizio di impugnazione del prodromico avviso di liquidazione.

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 56 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché sulla violazione dei principi in materia di legittimità degli atti impositivi presupposti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente rigettato dal giudice di secondo grado «l'appello del Fallimento La Gazzella s.r.l., basandosi su una lettura distorta dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 56 del D.P.R. n. 131/1986, e ignorando i consolidati principi giurisprudenziali in materia di illegittimità della cartella di pagamento emessa in assenza di un atto presupposto valido ed efficace», giacché «(a)l momento dell'emissione e notifica della cartella di pagamento n. 07120230063453419001 (15.09.2023), l'atto presupposto, ovvero l'avviso di liquidazione n. 2018/008/SC000005202/0/002, era stato annullato dalla sentenza n. 7945/2022 della CTP di Napoli (pubblicata il 26.07.2022)». 3.1 Il predetto motivo è fondato. 3.2 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni, risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista, in caso di fondato pericolo per la riscossione, dagli artt. 11 e 15-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura cautelare posta a garanzia del credito erariale, la cui legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante, sicché, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, sia ove l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell’eccedenza versata (Cass., Sez.

Un., 13 gennaio 2017, n. 758; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2022, n. 14384; Cass., Sez. Trib., 18 luglio 2023, n. 20754; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23937; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2025, n. 7501;Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2025, n. 21974). 3.3 Invero, la legittimità o meno della cartella di pagamento deve essere valutata al momento della sua emissione e notifica e,in caso di annullamento giudiziario in primo grado dell’avviso di liquidazione ad essa sotteso, questa deve essere,comunque, annullata, cosicché, nell’ipotesi di riforma della sentenza di annullamento dell’avviso di liquidazione, la cartella di pagamento precedentemente emessa e di fatto non sgravata non può essere utilizzata, dovendo, invece , essere effettuata una nuova iscrizione a ruolo e dovendo essere emessa una nuova cartelladi pagamento. 3.4Ne discende che, al momento dell'emissione e notifica della cartella di pagamento n. 07120230063453419001 (15 settembre 2023), l'atto presupposto, ovvero l'avviso di liquidazione n. 2018/008/SC000005202/0/002, era stato annullato dalla sentenza depositata il 26 luglio 2022, n. 7945/19/2022.

Per cui: «Il successivo accoglimento dell'appello dell'Ufficio con sentenza n. 5643/11/2023 (depositata il 16.10.2023) non può retroattivamente sanare l'illegittimità della cartella emessa in un momento in cui il titolo era inesistente».

4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice di secondo grado la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore delle appellate, giacché «(l)’erroneità della decisione di merito, per i motivi sopra esposti, travolge necessariamente anche la statuizione sulle spese processuali, fondata sul principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.». 4.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo motivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio, dovendo essere rinnovata la regolamentazione delle spese giudiziali in dipendenza della caducazione della sentenza di appello.

5. All a stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del secondo motivo, l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento del terzo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassatain relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario del contribuente e l’annullamento della cartella di pagamento.

6. Le spese giudiziali (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M La Corteaccoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e dichiara l’assorbimento del terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente con l’annullamento della cartella di pagamento; co ndanna le controricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese dei giudizi di merito in favore del ricorrente, liquidandole , per il primo grado,nella misura di € 3.500,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e, per il secondo grado, nella misura di € 4.000,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge; condanna le controricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e d i € 2.500,00 p