Cassation appeal dismissed for inadmissibility as factual assessment of bankruptcy crimes belongs to the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the bankruptcy trustee's appeal against a tax court decision refusing registration of a debt due to alleged bankruptcy crimes. The trustee argued that the lower court failed to prove specific criminal liability, but the Court held that determining whether concrete facts constitute a crime is a matter of fact reserved for the trial judge. Consequently, the Court ruled that the appeal improperly sought to review the trial court's factual evaluation rather than a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the trial court's assessment of whether specific facts constitute a crime, as this is a factual evaluation exclusive to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
proposto fallimento della “Gazzella S.r.l.”, con sede in Napoli, in persona del curatore pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di decreto reso dal giudice delegato presso il Tribunale di Napoli il 5 maggio 2023, rappresentatoe difeso dall’Avv. Bruno Campione, c on studio in Napoli , ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: avv.campione@pec.it ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE CONTRO Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata(indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert. - avvocaturastato.it);
CONTRORICORRENTE IMPOSTA DI REGISTRO ACCERTAMENTO REGISTRAZIONE A DEBITO avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 2 maggio 2023, n. 2803/22/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 gennaio 2026 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; FATTI DI CAUSA 1. Il fallimento della “Gazzella S.r.l.”ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Co rte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 2 maggio 2023, n. 2803/22/2023, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazione n. 2017/001/SC/5877/0/001 da parte dell’Agenzia delle Entrate, notificato a mezzo pec l’1 giugno 2020, per l’imposta di registro nella misura di € 152.965,75 sulla sentenza depositata dal Tribunale di Napoli il 19 maggio 2017, n. 5877/2017, portante la condanna di Ennio Bellardini, in qualità di ex - presidente del consiglio di amministrazione, al risarcimento dei danni nei confronti del medesimo fallimento per fatti costituenti reati di bancarotta semplice (art. 217, comma 1, n. 4), in combinato disposto con l’art. 224 della legge fallimentare) e bancarotta fraudolenta (art. 216, in combinato disposto con l’art. 223 della legge fallimentare), ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti de l fallimento della “Gazzella S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria provinciale di Napoli il 15 luglio 2021, n. 8180/5/ 20 21 , con compensazione delle spese giudiziali.
2. Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primo grado– che aveva accolto il ricorso originario del contribuente – sul rilievo che « (…) la sentenza sulla cui registrazione si controverte, emessa dal Tribunale civile di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, in data 19/5/2017, n. 5877, dichiara la responsabilità di Bellardini Ennio in ordine alle condotte descritte in parte motiva e lo condanna al risarcimento del danno in favore della curatela fallimentare qui appellata. Nel corpo di tale sentenza viene ritenuto assodato che Bellardini Ennio non abbia riportato alcuna condanna penale, sussistendo invece siffatte responsabilità da parte di tali Bilotta Emilio e Razzano Mario [le cui posizioni civilistiche vennero definite con ordinanza ex art. 186/quater c.p.c. e sottoposte, ai fini qui in esame, proprio a prenotazione a debito ex art. 59 lett.
d) TUIR]. Ogni responsabilità attribuita al Bellardini nella sentenza da registrare è fondata sulla sua assoluta negligenza ed imperizia nello svolgimento di funzioni nell’ambito della gestione della fallita società La Gazzella, negligenza che non ne ha comportato la condanna per fatti dolosi penalmente rilevanti, bensì ha integrato colpa che è fonte di responsabilità ex art. 146 L.F., con conseguente obbligo risarcitorio nei confronti della curatela. La sentenza civile in discorso si limita dunque ad affermare una responsabilità civilistica ed a condannare al risarcimento dei danni così arrecati.
Non a caso essa non reca alcuna disposizione ai sensi dell’art. 60, comma 2, ripetuto DPR n. 131/86; non può presumersi trattarsi di mera omissione, ma va invece ritenuto che il giudice civile non considerasse la propria pronunzia come condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, sussumibile nella previsione di cui all’art. 59 lett. d): avrebbe altrimenti doverosamente indicato la parte nei cui confronti andava recuperata l’imposta prenotata a debito. Alla stregua di tali considerazioni, dalla sentenza della quale si controverte in ordine all’onere di corresponsione dell’imposta di registro non si desume nei confronti del Bellardini l’astratta configurabilità di reati: bisognerebbe infatti che da essa se ne potessero valutare gli elementi oggettivi e soggettivi, nonché il profilo del nesso di causalità, salva l’assenza di punibilità in concreto.
Tanto non si ravvisa». 3.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia «errata e falsa applicazione e interpretazione degli artt. 59, comma 1,lett.
d) e 60, comma 2, del dpr 131/1986 al caso de quo», in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello «che le condotte poste in essere dal sig. Ennio Bellardini, accertate dal Tribunale di Napoli, quali causative del danno, sono consistite: (i) nella mancata attivazione –quale presidente del CdA – dei rimedi per ovviare alla grave esposizione debitoria ed alla perdita del capitale della società (ex artt. 2446 e 2447 c.c.), con conseguente imputazione a titolo di danno dell’incremento della debitoria fiscale e previdenziale maturata fino alla dichiarazione di fallimento per circa 3 milioni di euro (€ 540.691,96 + 528.033,00 + 1.645.047,80); (ii) nella distrazione dell’attivo patrimoniale di € 735.103,00, esposta nella situazione patrimoniale al 30/09/05; (iii) nell’ulteriore distrazione della somma di € 1.166.038,00 mediante prelievi in contanti ed emissione di assegni circolari privi di giustificazione».
A dire del ricorrente(pagina 10 del ricorso) : « Nello specifico, la condotta omissiva, consistita nella mancata attivazione – quale presidente del CdA – dei rimedi per ovviare alla grave esposizione debitoria ed alla perdita del capitale della società (come previsto dagli artt. 2446 e 2447 c.c.), con conseguente imputazione a titolo di danno dell’incremento della debitoria fiscale e previdenziale maturata fino alla dichiarazione di fallimento per circa 3 milioni di euro, integra il reato di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma 1, n. 4, in combinato disposto con l’art. 224 L.F.».
Viceversa, secondo la controricorrente (pagina 6 del controricorso): «Orbene, la prenotazione a debito dell'imposta di registro può operare esclusivamente con riguardo a quella dovuta in relazione agli obblighi risarcitori (condanna) “del danno prodotto da fatti costituenti reato”, stante la deroga al principio di solidarietà. A tale proposito si evidenzia che l’imposta potrà poi essere recuperata nei confronti dei soli convenuti che sono stati in tal senso condannati e non nei confronti del soggetto danneggiato. Diversamente, restano operanti le regole generali in tema di solidarietà delle parti in causa, e quindi anche del Fallimento. (…) Dalla lettura della Sentenza Civile n. 5877 del 2017, al riguardo, alla pag.19, emerge sì il coinvolgimento del Bellardini nel compimento di atti gestori, rispetto i quali il GIP rileva “un’assoluta negligenza di costui con riferimento alla generale conduzione dell’ente giuridico di rilevanti dimensioni” ma lo stesso GIP conclude trattarsi di “negligenza che, come tale, va tenuta scissa e distinta dal generale disegno doloso e fraudolento perseguito dal Bilotta e dal Razzano Mario, anche sfruttando a loro tornaconto personale l’incontestabile leggerezza ed inidoneità del Bellardini Ennio”.
Alla pag.17 si rileva l’esito favorevole del procedimento civile istauratosi a seguito della proposta querela di falso da parte del Bellardini (sentenza del tribunale di Napoli n.9354/2013 divenuta definitiva) avverso una serie di documenti prodotti dalla curatela già in sede di procedimento cautelare per sequestro conservativo (delibere di approvazione dei bilanci e relative note integrative, verbali di assemblee ordinarie, intercalari del Registro delle Imprese) tutti recanti la firma di Bellardini Ennio in qualità di Presidente del C.d.A. ma per i quali veniva accertata “l’apocrifia della firma apposta in calce”.
Alla pag. 23 inoltre: “aggiungasi che il GIP, nel rendere l’ordinanza cautelare in danno di Bilotta e Razzano e nell’esaminare, specificamente, il progetto doloso di Bilotta e Razzano per il passaggio senza alcun corrispettivo del pacchetto clienti da la Gazzella alla I.S.S. Srl (che avrebbe determinato la totale perdita dell’avviamento) rientrante nel più generale piano di depauperamento delle risorse societarie attuato dai predetti, affermava la radicale estraneità allo stesso del Bellardini […] Né risulta argomento decisivo, sempre ai fini probatori circa l’attività di distrazione dell’azienda, l’omesso rinvenimento del cosiddetto Registro degli Affari prescritto dall’art.135 TULPS, la cui regolare tenuta gravava sul Bellardini, nella sua qualità di titolare della licenza per l’esercizio di attività di vigilanza […] atteso che il fallimento de La Gazzella avvenne in epoca successiva alle dimissioni del predetto Bellardini dalla carica di Presidente del C.d. […] in ogni caso...pur volendo addebitare al Bellardini tale specifica condotta (circa la custodia del Registro degli Affari) resterebbe indimostrato lo specifico danno derivato alla Società”.
Ne deriva che relativamente alla posizione del convenuto Bellardini Ennio non ricorrono gli estremi per l’applicazione del suddetto art.59 lett.d)”». 1.1 Il predetto motivo è inammissibilee, comunque, infondato. 1.2 Invero, la valutazione dell’astratta configurabilità di una fattispecie penalmente rilevante ai fini della registrazione a debito costituisce un accertamento di fatto che è riservato al giudice di merito, con la conseguenza chela censura finisce col sollecitare – sotto la veste apparente di una violazione di norma di legge -una revisione preclusa al giudice di legittimità.
Laddove, come è stato ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (tra le tante:
Cass., Sez. 3^, 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., Sez. 3^, 16 luglio 2024, n. 19651; Cass., Sez. 1^, 25 marzo 2025, n. 7871). 1.3 Ad ogni modo, la sentenza impugnata ha motivato in modo esaustivo le ragioni dell’apprezzata insussistenza –anche solo sul piano astratto – di u n qualsivoglia reato fallimentare nei confronti del danneggiante, con la precisa conclusione che: «Ogni responsabilità attribuita al Bellardini nella sentenza da registrare è fondata sulla sua assoluta negligenza ed imperizia nello svolgimento di funzioni nell’ambito della gestione della fallita società La Gazzella, negligenza che non ne ha comportato la condanna per fatti dolosi penalmente rilevanti, bensì ha integrato colpa che è fonte di responsabilità ex art. 146 L.F., con conseguente obbligo risarcitorio nei confronti della curatela», per cui riprende vigore la regola della solidarietà passiva tra icontendenti ex art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’inammissibilità/infondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corterigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 6.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo