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Ordinanza Interlocutoria — n. 1078/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending resolution of a third-party opposition regarding a tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1078/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered a remand to the lower court to await the resolution of a pending third-party opposition. The dispute concerns a municipal property tax assessment where the tax authority argued the land was public domain, while the taxpayer claimed it was agricultural land exempt from the tax. The court suspended the main proceedings because the outcome of the third-party opposition could determine the legal status of the property, making the existing tax judgment potentially invalid.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 379 c.p.c.: When a third-party opposition is pending and its resolution may affect the validity of a prior judgment forming the basis of the tax assessment, the court must remand the case to allow for the determination of that external res judicata.

Parole chiave

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third party opposition municipal property tax external res judicata remand to new role public domain status imposte comunali tasse di depurazione acque imposta immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.c.
Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Art. 379 c.p.c.
art. 378 c.p
Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
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Ordinanza Interlocutoria — n. 10417/2025 — snciv
Regional tax court dismisses appeal regarding municipal property tax liability for industrial development consortia. The court rules that such entities are not subject to the municipal property tax. The decision clarifies the legal status of public infrastructure assets in tax proceedings. The court determines that the specific legal regime for these entities excludes them from the tax base. The ruling establishes that industrial consortia do not bear the burden of the municipal property tax. The judgment affirms the distinction between public infrastructure and taxable private assets. The court concludes that the tax obligation does not apply to these specific public bodies. The decision finalizes the procedural status of the tax dispute. The outcome confirms the exemption of industrial consortia from the municipal property tax. The ruling provides clarity on the application of the municipal property tax law.
Ordinanza Interlocutoria — n. 1072/2026 — snciv
Cassation court remands case to lower court pending resolution of a third-party opposition regarding a tax assessment.
Ordinanza Interlocutoria — n. 1076/2026 — snciv
Cassation court remands case to lower court pending resolution of a third-party opposition regarding tax assessment.
Ordinanza Interlocutoria — n. 10418/2025 — snciv
Regional tax court dismisses appeal regarding municipal property tax on industrial consortium wastewater treatment plants.
Ordinanza Interlocutoria — n. 1074/2026 — snciv
Cassation court remands case due to pending third-party opposition affecting the binding force of a prior tax judgment.

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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20111/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, rappresentato e difeso dall'avvocato TESCIONE GIULIO FORTUNATO (TSCGFR77P13H224B) -ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentale- CONTRO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa in liquidazione - gestione separata I.R.S.A.P., C.F.: 80001250895, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Pignatone, codice fiscale PGNRRT58E13H501B -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso della Commissione tributaria regionale per la Sicilia sede di SIRACUSA n.283/04/2021 depositata i l 13/01/2021 .

Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 13 / 0 1/202 6 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI Uditi il Procuratore Generale e i difensori presenti, che hanno concluso come da verbale. FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Siracusa ha proposto ricorso innanzi la CTP di Siracusa avverso l'avviso di accertamento n. 934 prot. n. 9247 del 22 maggio 2007I.C.I. 2004, del Comune di Priolo Gargallo per imposta comunale sugli immobili anno 2004, per parziale omesso versamento di impostacon riferimento a 12 unità immobiliari (dieci terreni agricoli, un gruppo catastale ed un fabbricato, in relazione al quale ultimo il Consorzio aveva parzialmente assolto l’obbligazione tributaria).

2. La Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha emesso la sentenza n. 45/15, di rigetto del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che gli immobili in questione non ricadessero su area demaniale e quindi fossero soggetti a pagamento di ICI da parte del Consorzio.

3. Tale decisione è stata impugnata dal Consorzio innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

4. Nelle more del giudizio di appello l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Siracusa Territorio con l’avviso di accertamento n. SR0027958/2016 rettificò il classamento del gruppo catastale da E/3 (categoria proposta dal Consorzio, in qualità di proprietario, e da I.A.S. s.p.a., in qualità di concessionario, nella dichiarazione DOCFA Mod. D1 del 4 gennaio 2013 e confermata dallo stesso Ufficio con l’avviso di accertamento n. SR0001635/2014) a D/7, confermando la rendita catastale di € 887.884,00. Tale avviso fu impugnato innanzi alla CTP di Siracusa. Con sentenza n. 4171/04/2019 del 25 settembre – 2 dicembre 2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accolse il ricorso del Consorzio avverso l’avviso di accertamento catastale n. SR0027958/2016, riconoscendo corretta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale. Anche tale decisione fu impugnata innanzi alla CTR.

5. Nel giudizio parallelo, relativo al classamento catastale, con la sentenza n. 284/4/2021 depositata il 13 gennaio 2021 il Collegio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Siracusa Territorio, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. SR0027958/2016 dispostodai Primi Giudici e riconoscendo corretta e dovuta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale.

6. Con la sentenza n. 283/4/2021, in questa sede impugnata, depositata in pari data, la CTR ha accolto parzialmente l’appello del Consorzio, riconoscendo la astratta soggettività ai fini dell’ICI, ma la non debenza dell’imposta per detti immobili in quanto classificabili catastalmente come E/3, ai sensi dell’art. 7 lett.

b) del decreto legislativo 504/1992, in quanto, destinati od asserviti a servizio di depurazione idrica.

7. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa in liquidazione, il quale ha formulato altresì ricorso incidentale contenente n. 2motivi.

8. Avverso il ricorso incidentale si è costituito con controricorso il Comune di Priolo.

9. Successivamente il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.

10. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo come da ordinanza interlocutoria del 5/12/2024.

11. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendoil rigetto del ricorso o, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo.

12. Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.

13. Il P.G. e i difensori presenti in aula hanno concluso come da verbale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare va rilevato che è stata eccepita la esistenza di un giudicato esterno, relativo alla sentenza della CTR Sicilia n. 284/2021, con la quale è stata definita la classificazione catastale del bene, posta a base dell’imposta immobiliare. La rilevanza di tale giudicato è stata contestata dalle controparti, in ragione del deposito da parte del Comune di una opposizione di terzo, che risulta pendente con ricorso rubricato al n. 4636/2021 innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado Sicilia, sede distaccata di Siracusa, e non ancora definita.

2. Ritiene dunque il collegio di disporre rinvio a nuovo ruolo, in attesa della definizione della detta opposizione di terzo da parte del giudice competente a definirla, impregiudicata ogni questione in merito alla rilevanza ed agli effetti dell’eventuale giudicato nella pr