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Ordinanza Interlocutoria — n. 1076/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court pending resolution of a third-party opposition regarding tax assessment.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1076/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court ordered a remand to the lower court to await the resolution of a pending third-party opposition. The primary issue concerns the tax assessment of industrial land, where conflicting rulings exist between the Regional Tax Commission and the Catastrophe Commission regarding the property's classification. The court decided to suspend the main proceedings because the outcome of the third-party opposition could alter the factual basis for the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 378 c.p.c.; Art. 379 c.p.c.: When a third-party opposition is pending and its resolution may affect the facts or legal basis of the main proceedings, the court must remand the case to allow for the determination of that opposition before proceeding.

Parole chiave

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third party opposition tax assessment proceedings remand to new role pending judicial decision factual basis determination tassa per l'evacuazione delle acque di scarico acque di scarico industriali e artigianali catasto dei siti inquinati

Disposizioni normative citate

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Art. 378 c.p.c.
Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
Art. 379 c.p.c.
art. 378 c.p
Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.
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Ordinanza Interlocutoria — n. 1074/2026 — snciv
Cassation court remands case due to pending third-party opposition affecting the binding force of a prior tax judgment.
Ordinanza Interlocutoria — n. 10418/2025 — snciv
Regional tax court dismisses appeal regarding municipal property tax on industrial consortium wastewater treatment plants.
Ordinanza Interlocutoria — n. 10417/2025 — snciv
Regional tax court dismisses appeal regarding municipal property tax liability for industrial development consortia. The court rules that such entities are not subject to the municipal property tax. The decision clarifies the legal status of public infrastructure assets in tax proceedings. The court determines that the specific legal regime for these entities excludes them from the tax base. The ruling establishes that industrial consortia do not bear the burden of the municipal property tax. The judgment affirms the distinction between public infrastructure and taxable private assets. The court concludes that the tax obligation does not apply to these specific public bodies. The decision finalizes the procedural status of the tax dispute. The outcome confirms the exemption of industrial consortia from the municipal property tax. The ruling provides clarity on the application of the municipal property tax law.
Ordinanza Interlocutoria — n. 1072/2026 — snciv
Cassation court remands case to lower court pending resolution of a third-party opposition regarding a tax assessment.
Ordinanza Interlocutoria — n. 1078/2026 — snciv
Cassation court remands case to lower court pending resolution of a third-party opposition regarding a tax assessment.

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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20102/2021 R.G. proposto da : COMUNE DI PRIOLO GARGALLO, rappresentato e difeso dall'avvocato TESCIONE GIULIO FORTUNATO (TSCGFR77P13H224B) -ricorrente e controricorrente avverso il ricorso incidentale- CONTRO Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa in liquidazione - gestione separata I.R.S.A.P., C.F.: 80001250895, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Pignatone -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchè contro INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A., rappresentata, assistita e difesa dall’avv.

Angelo Cuva (c.f.: CVU NGL 60L20 G273Y) -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa n. 28 0 /4/2021 depositata i l 13/01/2021. Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 13 / 0 1/202 6 dal Consigliere ALESSIO LIBERATI Uditi il Procuratore Generale e i difensori presenti, che hanno concluso come da verbale FATTI DI CAUSA 1. Il Consorzio per l'Area Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Siracusa ha proposto ricorso innanzi la CTP di Siracusa avverso l'avviso di accertamento n. 12918,notificato il 22/08/ 2013, del Comune di Priolo Gargallo per imposta comunale sugli immobili anno 2011, per parziale omesso versamento di impostacon riferimento a 13 unità immobiliari (dieci terreni agricoli, un’area fabbricabile, un gruppo catastale ed un fabbricato, in relazione al quale ultimo il Consorzio aveva assolto l’obbligazione tributaria).

I.A.S. S.p.A. ha spiegato atto di intervento ad adiuvandumed in favore del ricorrente.

2. La Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha emesso la sentenza n. 2947/03/14, di accoglimento parziale del ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che gli immobili in questione non ricadessero su area demaniale e quindi fossero soggetti a pagamento di ICI da parte del Consorzio, ma riconoscendo la non debenza dell’ICI per detti immobili in quanto classificabili catastalmente come E/3, ai sensi dell’art. 7 lett.

b) del decreto legislativo 504/1992, in quanto, destinati od asserviti a servizio di depurazione idrica.

3. Tale decisione è stata impugnata dal Comune di Priolo innanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

4. Nelle more del giudizio di appello l’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Siracusa Territorio con l’avviso di accertamento n. SR0027958/2016 rettificò il classamento del gruppo catastale da E/3 (categoria proposta dal Consorzio, in qualità di proprietario, e da I.A.S. s.p.a., in qualità di concessionario, nella dichiarazione DOCFA Mod. D1 del 4 gennaio 2013 e confermata dallo stesso Ufficio con l’avviso di accertamento n. SR0001635/2014) a D/7, confermando la rendita catastale di € 887.884,00. Tale avviso fu impugnato innanzi alla CTP di Siracusa. Con sentenza n. 4171/04/2019 del 25 settembre – 2 dicembre 2019 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa accolse il ricorso del Consorzio avverso l’avviso di accertamento catastale n. SR0027958/2016, riconoscendo corretta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale. Anche tale decisione fu impugnata innanzi alla CTR.

5. Nel giudizio parallelo, relativo al classamento catastale, con la sentenza n. 284/4/2021 depositata il 13 gennaio 2021 il Collegio ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Siracusa Territorio, confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento catastale n. SR0027958/2016 dispostodai Primi Giudici e riconoscendo corretta e dovuta la classificazione nella categoria E/3 del gruppo catastale.

6. Con la sentenza n. 282/4/2021, in questa sede impugnata, lo stesso Collegio ha accolto parzialmente l’appello del Comune, confermando nel resto la sentenza resa dai Primi Giudici.

8. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione affidato a n. 2 motivi, cui ha resistito con controricorso l’Industria Acqua Siracusana S.P.A ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa in liquidazione, il quale ha formulato altresì ricorso incidentale contenente n. 5 motivi.

9. Avverso il ricorso incidentale si è costituito con controricorso il Comune di Priolo.

10. Il ricorrente principale ha depositato memoria illustrativa.

11. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo come da ordinanza interlocutoria del 5/12/2024.

12. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale o, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo.

13. Successivamente parte ricorrente ha presentato memoria ex art. 378 c.p.c.

14. Il P.G. e i difensori presenti in aula hanno concluso come da verbale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In via preliminare va rilevato che è stata eccepita la esistenza di un giudicato esterno, relativo alla sentenza della CTR Sicilia n. 284/2021, con la quale è stata definita la classificazione catastale del bene, posta a base dell’imposta immobiliare. La rilevanza di tale giudicato è stata contestata dalle controparti, in ragione del deposito da parte del Comune di una opposizione di terzo, che risulta pendente con ricorso rubricato al n. 4636/2021 innanzi alla Corte di giustizia di secondo grado Sicilia, sede distaccata di Siracusa, e non ancora definita.

2. Ritiene dunque il collegio di disporre rinvio a nuovo ruolo, in attesa della definizione della detta opposizione di terzo da parte del giudice competente a definirla, impregiudicata ogni questione in merito alla rilevanza ed agli effetti dell’eventuale giudicato