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Ordinanza — n. 988/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to voluntary acceptance of simplified settlement procedure under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 988/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax dispute extinguished because the taxpayer voluntarily applied for and completed the simplified settlement procedure. Although the taxpayer argued procedural flaws regarding the English trust's validity, the administrative authority did not object to the settlement. Consequently, the court ruled that the litigation must be terminated as the taxpayer had already fulfilled the financial obligations under the new law.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022; The voluntary acceptance of the simplified settlement procedure by the taxpayer extinguishes the ongoing judicial proceedings, rendering further examination of substantive tax arguments unnecessary.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinguishment voluntary acceptance of settlement Italian tax law 2022 procedural termination of litigation elusione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale fini dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 130 del 2022
TK3016704434/2017 per cui è causa, infatti, il contribuente ha aderito alla disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022.
Art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione della legge 364 del 1989 sulla legge applicabile ai Trust, e dell’art.
art. 23 Cost
civ., il ricorrente censura la violazione della legge 364 del 1989 sulla legge applicabile ai Trust, e dell’art. 23 Cost., perché non vi è fondamento legale nella pretesa avanzata dall’Amministrazione finanziaria avverso il contribuente.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Fienga Guido, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Maione che ha indicato recapito Pec, giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 212, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 26.10.2021, e pubblicata il 18.1.2022; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:

Fatti di causa 1. A seguito di verifiche fiscali condotte dalla Guardia di finanza e concluse con Processo Verbale di Costatazione del 23.10.2015 di cui GGETTO : Iva 2012 - Avviso di accertamento - Conferimento dei beni a trust - Condono L. 130/2022. recepiva gli esiti, l’Agenzia delle Entrate notificava a Fienga Guido l’avviso di accertamento n. TK3016704434/2017, con il quale richiedeva il pagamento di maggiore Iva in relazione ad attività finanziarie detenute all’estero nell’anno 2012. In particolare l’Amministrazione Finanziaria contestava la fittizietà del Trust denominato “THE ROZZY TRUST”, costituito nel 2011 mediante il conferimento dell’intero capitale della “ROZZY INVESTMENT LIMITED”, società di diritto inglese direttamente riconducibile al contribuente, nonché di quote della P2W-PLAY TO WORK, di cui il contribuente era amministratore.

2. Guido Fienga impugnava l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, proponendo plurime contestazioni, procedimentali e di merito. La CTP annullava l’avviso di accertamento ritenendo che il contribuente avesse legittimamente conferito i suoi beni nel trust di diritto inglese. Essendo intervenuta la segregazione dei beni, non era tenuto a pagare le imposte in Italia.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la parte della decisione della CTP in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rinnovando i propri argomenti, ed in particolare la ritenuta fittizietà del trust inglese, strumento utilizzato dal Fienga con finalità evasive. Il contribuente contrastava l’impugnazione dell’Ente impositore. La CTR osservava che il Fienga ha costituito un trust di diritto inglese a cui sono stati conferiti suoi beni di elevato valore, e l’Agenzia delle Entrate ha allegato una pluralità di elementi presuntivi (conservazione della disponibilità dei beni da parte del conferente, incarico di protector assegnato al fratello, previsione che beneficiari siano i figli, accollo personale, da parte del Fienga, di mutuo per bene immobile pur conferito al trust, etc.), per dimostrare la fittizietà dell’operazione, erroneamente non valorizzati dal giudice di primo grado.

In conseguenza il giudice dell’appello accoglieva l’impugnazione dell’Amministrazione finanziaria, ed in tal modo riaffermava la piena efficacia e validità dell’atto impositivo.

4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. 4.1. Il contribuente ha quindi depositato documentazione, illustrando di aver aderito a procedure di definizione agevolata delle controversie, ed ha domandato dichiararsi l’estinzione del giudizio. 4.2. Il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Mauro Vitiello, ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandato il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, indicato come proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere la CTR incorsa nella “carenza di motivazione su un punto decisivo per il giudizio” (ric., p. 17), avendo erroneamente ritenuto la fittizietà della costituzione del Trust di diritto inglese da parte di Guido Fienga.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione della legge 364 del 1989 sulla legge applicabile ai Trust, e dell’art. 23 Cost., perché non vi è fondamento legale nella pretesa avanzata dall’Amministrazione finanziaria avverso il contribuente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Fienga Guido lamenta la violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 200, per avere l’Amministrazione finanziaria omesso l’attivazione del necessario contraddittorio preventivo, nonché di valutare gli elementi contrari alla pretesa tributaria forniti dal ricorrente.

4. Non ricorrono le condizioni perché siano esaminati i motivi di ricorso proposti dal contribuente. Occorre infatti valutare la richiesta di applicazione di normativa beneficiale proposta da Guido Fienga. 4.1. Con riferimento all’avviso di accertamento recante n. TK3016704434/2017 per cui è causa, infatti, il contribuente ha aderito alla disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. Fienga Guido ha pertanto prodotto la sua domanda di accesso alla normativa beneficiale del 12.1.2023, nonché il modello F24 attestante il versamento, sempre in data 12.1.2023, delle somme dovute (Euro 258,20), ricevute dall’Ente impositore (prot. 23011214574832072).

L’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego della definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. La Corte di Cassazione, P.Q.M in ordine al ricorso introdotto da Fienga Guido, dichiara l’estinzione del giudizio, stante