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Ordinanza — n. 923/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax judgment null due to lack of adversarial proceedings against necessary co-litigants.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 923/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the entire tax judgment null because the taxpayer failed to join the necessary co-litigants (other partners) in the proceedings. The taxpayer argued that the tax authority should have integrated the case with the one filed by the company, but the court found no such integration occurred. Consequently, the violation of the adversarial principle rendered the whole trial void, requiring a new trial with proper party integration.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992; Art. 101 c.p.c.; Art. 111, comma 2, Cost.: When the imputation of income to partners requires necessary co-litigation, failure to integrate the proceedings with other partners violates the adversarial principle, rendering the entire judgment null.

Parole chiave

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necessary co-litigation adversarial principle tax transparency nullity of judgment partnership income rettifica delle detrazioni procedura di ricupero d'imposta sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
3 e 4 , c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 14 d.lgs.n.
Art. 101 c.p.c.
Art. 111, comma 2, Cost.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, nn.
artt. 101 c.p
Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in secondo grado, è nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddittoriodi cui agli artt. 101 c.p.c ., 111, comma 2, Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8143/2023
Cass., sez. un., n. 24172/2025
Cass., sez. un., n. 14815/2008
Cass. n. 4665/2021
sez. un., n. 24172/2025
sez. un., n. 14815/2008
546/1992) » (così la già richiamata Cass.,sez. un., n. 14815/2008).
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 11150 /20 1 7 R.G. propost o da RASPAOLO Assunta , rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Amatucci,con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Stefano Latella inRoma, via Tortona n. 4 –ricorrente – Oggetto:accertamento reddito da partecipazione – società di persone– litisconsorzionecessario contro AGENZIADELLE ENTRATE , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrente – avverso la sentenza n. 9476 / 20 16 della Commissione tributaria regionaledella Campania , depositata il 26 / 10 /20 16 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere Luigi D’Alessandro . Rilevatoche:

1. Assunta Raspaolo impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Napoli l’avviso di accertamento n. TF3011103530/2012 conil quale l’Agenzia delle entrate , ad integrazione di un precedente avviso, aveva accertato nei suoi confronti, quale socia al 20% della Isiradio S.a.s. di Costagliola Isidoro e C., un maggior reddito da partecipazione in relazione all’anno 200 6 . L’atto impositivo faceva seguito ad un accertamento eseguito nei confronti della predetta società con cui era stato determinato, sempre per l’anno 200 6 , un maggior reddito della stessa in conseguenza del disconoscimento di talunedetrazioni Iva.

2. Il Giudice di prime cure respinse i l ricorso , ritenendo legittima la ripresaa tassazione del maggior reddito accertato .

3. La Commissione tributaria regionale della Campania , investita dell’appello della contribuente , dichiarò inammissibile il gravame siccomefondato su una generica richiesta di riforma della sentenza di primogrado, non accompagnata dalla proposizione di specifici motivi aisensi dell’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 .

4. Avverso tale pronuncia Assunta Raspaolo ha proposto ricorso per cassazioneaffidandolo a cinque motivi , cui l’Agenzia delle entrate ha resistitocon controricorso . Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3 e 4 , c.p.c., la nullità della sentenza impugnata e dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 14 d.lgs.n. 546 del 1992. Secondo la ricorrente la causa da lei promossa avversol’avviso di accertamento emesso a suo carico, che si fondava sugli stessifatti che avevano formato oggetto di accertamento nei confronti dellasocietà, avrebbe dovuto necessariamente essere riunit a con la causa autonomamente propost a dalla società stessa avverso l’avviso di accertamento “sociale”, venendo in rilievo fattispecie processuali inscindibili. 2.Il motivo è fondato . 2.1.Deve qui rammentarsi il principio secondo cui, ai fini delle imposte suiredditi, l ’ imputazione per trasparenza ai soci di società di persone di maggiori redditi in derivazione da quello accertato in capo alla società determina,in sede di impugnazione, un ’ ipotesi di litisconsorzio necessario tragli uni e l ’ altra .

QuestaCorte ha chiarito che l ’ unitarietà dell ’ accertamento che è alla base dellarettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei socidelle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascunsocio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentementedalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributarioproposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei socio dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci –salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversianon può essere decisa , a pena di nullit à assoluta rilevabile anched’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcunisoltanto di essi (Cass., sez. un., n. 14815/20 0 8; v. anche Cass . n. 23762/2013). 2.2.Nel caso di specie l’ avviso di accertamento emesso a carico della societàè stato da questa impugnato, mentre la socia Assunta Raspaolo , attinta ulteriormente da un corrispondent e avvis o “ personal e ” , ha separatamente impugnato anche quest o , instaurando il presente (distinto)giudizio.

Va peraltro sottolineato che la Raspaolo, nell’impugnare l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, non ha sollevato eccezioni personali,come quelle relative al la qualità di socio o al la decadenza dal poteredi accertamento, o alla ripartizione del reddito tra i soci , sicché, in applicazione delle coordinate sopra indicate, avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci , integrazioneche avrebbe potuto essere realizzata anche tramite riunione dellacausa con quella già autonomamente proposta dalla società. 2.3.

Non essendo stato integrato il contraddittorio né in primo né in secondo grado, è nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddittoriodi cui agli artt. 101 c.p.c ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n.546 del 1992. Nonpuò peraltro obliterarsi che, anche in relazione alla causa promossa dalla(sola) società contro l’avviso di accertamento emesso a suo carico, è intervenuta pronuncia di questa Corte (Cass. n. 8143/2023) che ha dichiarato la nullità dell’intero giudizi o per omessa integrazione del contraddittorionei confronti dei soci. 2.4.

È poi infondato l’assunto della controricorrente secondo cui, non avendola contribuente censurato il difetto di contraddittorio in sede di appello,il relativo vizio resterebbe sanato e, comunque, non più rilevabile. Al riguardo va infatti osservato che il vizio di cui trattasi attiene alla regolarità del contraddittorio, e dunque riguarda uno dei presupposti “fondanti”la struttura e il funzionamento del processo , sicché l ’eventuale mancatadenuncia dello stesso ad opera delle parti in precedenti gradi di giudizionon può certo comporta re la formazione di un giudicato interno sulla relativa questione processuale, che ben può essere esaminata d’ufficioanche in sede di legittimità (Cass., sez. un., n. 24172/2025). 2.5.

Né potrebbe sostenersi, contrariamente a quanto eccepito dall’Agenzia fiscale nel controricorso, che la necessità del litisconsorzio sarebbe venuta meno in conseguenza del fatto che i soci Raffaele Costagliola, Isidoro Costagliola ed Eduardo Costaglio la non hanno impugnatogli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti. Al riguardo deveinfatti ribadirsi l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui « se (…) uno o più parti non abbiano ricevuto la notifica dell’avvisodi accertamento, o avendola ricevuto non l’abbiano impugnato, ilgiudice adito per primo deve disporre l’integrazione del contraddittorio, mediantela loro chiamata in causa entro un termi ne stabilito a pena di decadenza(art. 14, comma 2, d.lgs. 546/1992) » (così la già richiamata Cass.,sez. un., n. 14815/2008). 3.Ne consegue che , in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri quattro, l a sentenz a impugnata deve essere cassat a , dovendo essere dichiaratala nullità dell ’ intero giudizio, con rimessione degli atti al primo giudiceper la decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio (v.Cass. n. 4665/2021 ) .

4. Il particolare andamento processuale comporta l’integrale compensazionedelle spese dell’intero giudizio per le fasi processuali già svolte. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata , dichiarando la nullità dell’intero giudizio, con rimessione