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Decreto — n. 914/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to settlement, extinguishing proceedings and compensating costs.

Numero d'incarto Decreto — n. 914/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's declaration of settlement with the tax authority. The appellant, Terranova Tiziana, had previously challenged a second-instance tax court decision regarding her tax liability. Consequently, the court ordered the compensation of litigation costs and notified the parties of their right to request a hearing.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party declares settlement, the proceedings are extinguished and costs are compensated.

Parole chiave

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settlement declaration extinction of proceedings compensation of costs tax appeal dismissal civil procedure law contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale internazionale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 23952/2024proposto da: TERRANOVA TIZIANA, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabiola Del Torchio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 2782/9/2024 depositata il 9 aprile 2024. Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/1/2026 La Presidente