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Decreto — n. 911/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as parties declared settlement and conciliated the dispute.

Numero d'incarto Decreto — n. 911/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently extinguished the proceedings because the plaintiffs formally requested the case's termination. The plaintiffs, representing the dissolved Terranova Sale S.R.L., stated they had reached a settlement with the tax authority. Consequently, the court ordered the costs to be compensated and dismissed the appeal without a substantive ruling on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When parties declare a settlement and conciliate the dispute, the court extinguishes the proceedings and compensates costs, rendering further appeal moot.

Parole chiave

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settlement declaration extinction of proceedings cost compensation tax dispute resolution appeal dismissal contenzioso tributario convenzione fiscale liquidazione aziendale a fini fiscali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale i ricorrenti hanno chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale i ricorrenti hanno chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 23948/2024proposto da: ROSA CLEMENTE, TIZIANA TERRANOVA, DANIELA TERRANOVA, STEFANO TERRANOVA, in qualità DELLA PLURALITÀ E TOTALITÀ DEI SOCI DELLA TERRANOVA SALE S.R.L. ESTINTA, rappresentati e difesi dall’Avv. Fabiola Del Torchio; -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 2715/9/2024 depositata il 5 aprile 2024. Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale i ricorrenti hanno chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/1/2026 La Presiden