Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 878/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to settlement and extinguishes proceedings with cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 878/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally requested the termination of the proceedings, citing a settlement with the tax authority. The appellant, Stefano Terranova, argued for the dismissal based on this conciliation, while the opposing party accepted the resolution. Consequently, the court ordered the costs to be compensated between the parties and terminated the case without a substantive ruling on the tax dispute.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 391 cod. proc. civ.; When a party requests the extinction of proceedings due to settlement, the court must declare the case extinguished and compensate costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
extinction of proceedings settlement agreement tax dispute cost compensation appellant withdrawal procedura giudiziaria tributaria convenzione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale ilricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale ilricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Sul ricorso n. 24023/2024proposto da: TERRANOVA STEFANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Fabiola Del Torchio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 2784/9/2024 depositata il 9 aprile 2024. Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale ilricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/1/2026 La Presidente