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Ordinanza — n. 876/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax authority's appeal on slot machine tax evasion regarding data manipulation and PREU recovery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 876/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the tax authority's appeal against a second-instance judgment regarding slot machine tax evasion. The court found that the lower court correctly identified data manipulation to hide taxable income but erred in the calculation of the tax due. Consequently, the decision was reversed on specific grounds while the remaining arguments were rejected or absorbed.

Regesto Legislator

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Art. 39 quater, comma 2, d.l. n. 269/2003; Art. 14 d.lgs. n. 472/1997: The tax authority may recover taxes based on manipulated data without requiring a prior assessment act against the current entity, as the solidary liability attaches to the original debtor's debt.

Parole chiave

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slot machine tax evasion PREU recovery data manipulation solidary liability tax assessment procedure giuoco e scommessa tassa sulle case da gioco inchiesta per frode fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 39 quater, comma 2, d.l. n. 269/2003
Dall ’ attività di accertamento emergeva la violazione dell’art. 39 quater, comma 2, d.l. n. 269/2003 poiché gli apparecchi, sebbene provvisti di nulla osta, risultavano oggetto dimanipolazioni mirate a modificare i dati relativi alle somme giocate allo scopo di occultare ilreale imponibile.
Art. 14 d.lgs. n. 472/1997
–Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs .
Art. 7 D.lgs. n. 546/1997
Art. 24 Cost.
Art. 36 d.lgs. 546/1997
In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11436/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro ISCHIA GAMING S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv . Antonio Trani; -controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 6587/2023 , depositata il 24 novembre 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – La Ischia Gaming s.r.l. opera come gestore n el settore degli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6 dell’art 110 TULPS, eroganti vincite in denaro, slotmachine, sottoposti a Prelievo erariale unico (PREU). Tali apparecchi da divertimento hanno un meccanismo di trasmissione telematica dei flussi dei dati delle giocate, che per il tramite dei provider cui si affidano, vengono comunicati direttamente all’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Nel caso di specie, il flusso era comunicato direttamente alla Società Generale d'Informatica S.p.A. (SOGEI), partner tecnologico Ufficiale dell’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).Per quanto riguarda i fatti di causa, i dati relativi agli anni dal 2011 al 2014, attinenti agli apparecchi della società, veniv ano trasmessi dall’Agenzia delle dogane alla Guardia di Finanza, che sottoponeva la società a verifica fiscale, all’esito della quale, con processo verbale di constatazione del 20 dicembre 2016, veniva accertato, per il periodo dal 2012 al 2014, un maggiore PREU dovuto per tutti gli apparecchi in dotazione alla società verificata.

Dall ’ attività di accertamento emergeva la violazione dell’art. 39 quater, comma 2, d.l. n. 269/2003 poiché gli apparecchi, sebbene provvisti di nulla osta, risultavano oggetto dimanipolazioni mirate a modificare i dati relativi alle somme giocate allo scopo di occultare ilreale imponibile. Veniva pertanto recuperato a tassazione il maggiore PREU sulle somme giocate. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva quindi duedistinti avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2012 e 2013, che venivano impugnati con separatiricorsi. L’Ufficio si costituiva contestando le censure avversarie.

La Commissione tributaria provinciale , con sentenze n. 13341/02/2019 e 13345/02/2019, depositate il 5 dicembre 2019, rigettava i ricorsi. 2. –La società impugnava le sentenze con distinti appelli. Si costituiva l’Agenzia delle dogane e dei monopoli chiedendo il rigetto delle impugnazioni. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, previa riunione dei giudizi, con sentenza n. 6587/2023, depositata il 24 novembre 2023, ha accoltoparzialmente l’appello. 3. –L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.

La contribuente si è costituita con controricorso e ricorso incidentale articolato in quattro motivi. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo d el ricorso principale si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. e dell’art. 36 d .lgs. n.546/1997 . L' A genzia delle entrate si duole del fatto che la sentenza impugnata,nell’affermare che il periodo preso in considerazione per la contestazione fosse più ampio,non avrebbe in alcun modo indicato i criteri utilizzati per rideterminare l’ammontare della pretesa fiscale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza per violazione dell’art.132, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs . n.546/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c. Secondo quanto prospettato, i giudici, pur partendo da un’affermazione corretta della doverosa esclusione del periodo antecedente al trasferimento dei beni alla società controricorrente, non hanno poi specificato le ragioni e i criteri di rideterminazione dell’ammontare. Con il terzo motivo del ricorso incidentale si censura la sentenza evocando l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., perché, con riferimento all’anno 2015, non era stata accolta l’eccezione svolta dalla società che avrebbe dovuto avvedersi dell’allegato all’avviso di accertamento che dimostrava invece che i dati utilizzati dalla SOGEI concernevano il periodo dal 1 gennaio 2011 al 24 giugno 2015. 1.1.

–I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati . In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass.n. 13248/2020;

Cass. n. 17196 / 2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). Nel caso di specie, sussiste una motivazione meramente apparente, non rispettosa del «minimo costituzionale» , poiché la pronuncia omette di indicare i criteri utilizzati e il consequenziale sviluppo logico seguito per rideterminare l’ammontare della pretesa fiscale, finendo col lasciare all'interprete il compito di integrarla.

La motivazione non consente di comprendere il ragionamento seguito dal collegio per disporre, all’esito, « una proporzionale riduzione come da dispositivo», e per affermare poi nel dispositivo « accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione», senza alcuna ulteriore spiegazione sulle ragioni e sui dati contabili posti a base del calcolo, individuato nel maggior importo a titolo di PREU pari a “ € 1.718,381”. 2. –Con il secondo motivo del ricorso principale si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 14 del d.lgs . n. 472/1997 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

L' A genzia delle dogane contesta che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che la decorrenza del periodo per la pretesa doveva essere individuata al 4 giugno 2012, data in cui gli apparecchi erano stati ceduti dalla precedente società all’odierna controricorrente. 2.1. –Il motivo è inammissibile. In sentenza si chiarisce che prima di giugno 2012 gli apparecchi erano in carico ad altra società (GI EM s.r.l). La censura è inammissibile per novità perché non emerge che Ischia Gaming s.r.l. sia stata considerata nella qualità di cessionaria di ramo d’azienda.

In senso contrario depone la circostanza che è stata destinataria di avvisi di accertamento. In tema di responsabilità solidale, di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, per i debiti pregressi relativi all'azienda ceduta, soggetto passivo dell'imposta, nei cui confronti deve essere svolta l'attività accertativa, è esclusivamente il cedente, nei cui soli confronti si è realizzato il presupposto impositivo, laddove, correttamente, l'amministrazione finanziaria provvede, nei confronti del cessionario, alla mera iscrizione a ruolo dell'importo non versato dal cedente, in forza della citata responsabilità solidale, senza che sia necessario che la cartella sia preceduta anche da un preventivo atto di accertamento nei suoi confronti(Cass. 10377/ 20 22 ) . 3.

– L'accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso incidentale determina l’ assorbimento de l secondo e del quarto motivo del ricorso incidentale ( con il secondo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art.7 del D.lgs. n. 546/1992; 193 e 210 c.p.c. in relazione all’art. 360, co mma 1, n. 4 c.p.c. La controricorrente incidentale si duole che la Commissione tributaria regionaleha ritenuto di dovere proporzionalmente ridurre l’importo dovuto senza, tuttavia, addure a fondamento «alcun dato contabile e documentale», in particolare i nulla osta relativi agli apparecchi utilizzati, e disporre una consulenza tecnica d’ufficio.

Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione art.24 Cost., artt. 91, 92, 132 comma 2, n.4 c.p.c. e art, 36 del d. lgs. 546/1997 perché la Corte ha disposto l’integrale compensazione delle spese nonostante l’accoglimento parziale del ricorso). 4. – In conclusione, il ricorso va accolto in relazione al primo motivo del ricorso principale e al primo e al terzo motivo del ricorso incidentale, con rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, in diversa composizione.

P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, e accogliei l primo e i l terzo motivo del ricorso incidentale, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria