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Decreto — n. 874/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to settlement and extinguishes proceedings with cost compensation.

Numero d'incarto Decreto — n. 874/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant confirmed a settlement with the tax authority. The appellant, Daniela Terranova, filed a request to terminate the proceedings after reaching an agreement with the opposing party. Consequently, the court ordered the mutual compensation of litigation costs and dismissed the case without a substantive ruling on the tax dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; When a party requests the extinction of proceedings by declaring a settlement, the court must declare the case extinguished and order the compensation of costs.

Parole chiave

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extinction of proceedings settlement agreement compensation of costs tax appeal dismissal decreto ingiuntivo differimento dell'imposizione procedura fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 24252/2024proposto da: TERRANOVA DANIELA, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabiola Del Torchio; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n. 2788/9/2024 depositata il 9 aprile 2024. Visto l’atto depositato il 22 dicembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 15/1/2026 La Presidente