Cassation court allows tax agency appeal by ruling suspension statute made appeal timely despite late filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal that had declared the appeal inadmissible due to a late filing. While the regional tribunal found the appeal untimely because the first-instance judgment was not yet published, the court held that a specific decree suspended the normal appeal deadline for nine months. Consequently, the court determined the appeal was filed within the suspended period and ordered the lower decision to be quashed with a remand for a new trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 Dl n. 119 del 2018; Art. 360 c.p.c.: The suspension of appeal deadlines provided by the decree renders an appeal timely even if filed after the ordinary publication period has expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro Fienga Guido; -intimato - avverso la sentenza n. 3360, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 21.6.2021, e pubblicata il 5.7.2021; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Fienga Guido l’atto di contestazione di sanzioni recante n. TK3CO6701893, avente ad oggetto la mancata dichiarazione di redditi posseduti all’estero (omessa compilazione GGETTO : Atto di contestazione 2012/2013 - Termine per l’impugnazione - Sospensione ex art. 6, Dl 119 del 2018. del quadro RW della dichiarazione dei redditi), con riferimento agli anni 2012 e 2013, per un valore dichiarato di Euro 34.087,79.
2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che ha accolto il ricorso, annullando l’atto sanzionatorio.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita innanzi ai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, insistendo nei propri argomenti. La CTR riteneva tardiva la proposizione del ricorso da parte dell’Amministrazione finanziaria, e dichiarava inammissibile la sua impugnazione.
4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo di impugnazione. Il contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec, recapitata il 4.2.2022 presso il difensore costituito in grado di appello, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. 4.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del s.Procuratore Generale Mauro Vitiello, ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, ed ha domandato l’accoglimento del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ., in conseguenza del disposto di cui all’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, che ha disposto la sospensione per nove mesi dei termini di impugnazione.
2. La CTR osserva che “la sentenza di primo grado è stata depositata il 16.1.2019 e non notificata all’Ufficio”, trovando applicazione “il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza … l’appello risulta proposto oltre tale termine, in data 26.7.2019. Esso è dunque inammissibile” (sent. CTR, p. III).
3. Come correttamente contestato dall’Agenzia delle Entrate, però, l’art. 6, comma 1, del Dl n. 119 del 2018, come conv., ha disposto che le controversie pendenti in materia di atti impositivi - tra cui deve ritersi rientrante l’atto di contestazione per cui è causa, ai sensi dello stesso art. 6 del Dl. n. 118 del 2019, comma 11 - “ sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione” delle controversie aventi scadenza tra il 24.10.2018 ed il 31.7.2019. Poiché il termine ordinario per impugnare rientra in tale finestra (16.7.2019), il ricorso in appello proposto dall’Agenzia delle Entrate il 26.7.2019 risulta tempestivo.
4. Il ricorso proposto dall’Ente impositore risulta quindi fondato e deve perciò essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché proceda a nuovo esame. La Corte di Cassazione, P.Q.M accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, i n diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare le spese process