Cassation court dismisses appeal against tax assessment for de facto liquidator due to lack of proof for lost documents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a de facto liquidator against a tax authority assessment regarding unpaid VAT and IRAP. The lower courts confirmed the tax liability despite the liquidator's claim that commercial operations were fictitious and accounting books were lost. The court ruled that the liquidator failed to prove the involuntary loss of documents required to shift the burden of proof, as the loss was not due to theft or other excusable causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2724, n. 3 c.c.; The loss of accounting documents does not exempt a taxpayer from the burden of proof unless the loss is involuntary and due to theft or similar causes, allowing only witness testimony or presumptions.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Boni Giuseppe, nella qualità di liquidatore di fatto di Interservice Group Consorzio di Cooperative a r.l., rappresentato e difeso dall’Avv. Gianluca Accardi che ha indicato recapito Pec, giusta procura speciale allegata al ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 5227, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 9.7.2019, e pubblicata il 24.9.2019; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. A seguito di verifiche fiscali condotte dalla Guardia di Finanza e concluse con Processo Verbale di Costatazione del 21.9.2016 di cui recepiva gli esiti, l’Agenzia delle Entrate notificava a Boni Giuseppe, nella GGETTO : Iva, Irap 2011 - Avviso di accertamento - Liquidatore di fatto - Responsabilità. qualità di liquidatore di fatto di Interservice Group Consorzio di Cooperative a r.l., l’avviso di accertamento n. TKL03I200043/2017, con il quale richiedeva il pagamento di maggiori tributi Iva ed Irap in relazione all’anno 2011.
A tutte le cooperative consorziate, dedite ad attività di trasporto, con atti separati erano contestati inadempimenti fiscali, in particolare l’omessa dichiarazione e versamento delle ritenute operate sugli emolumenti corrisposti ai soci, di fatto lavoratori con mansioni di autisti. Il Consorzio non risultava essere in possesso delle scritture contabili. Le fatture ricevute dal Consorzio non erano state esibite, e l’Amministrazione finanziaria riteneva comunque documentassero operazioni commerciali (prestazioni di trasporto) soggettivamente inesistenti, stante la fittizietà delle Cooperative consorziate.
Nella tesi dei verificatori della Guardia di Finanza, recepita dall’Amministrazione finanziaria, Boni Giuseppe era rimasto di fatto il gestore del Consorzio anche dopo essere formalmente cessato dalla carica di Amministratore Unico, il 26.11.2014, e la successiva messa in liquidazione del Consorzio. Inoltre, l’Ente impositore sottolineava la mancata indicazione nel bilancio finale di liquidazione di passività consistenti in debiti tributari. Nei confronti di Boni Giuseppe era anche trasmessa comunicazione di notizia di reato.
2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, proponendo plurime contestazioni, procedimentali e di merito. La CTP riteneva legittimo e fondato l’accertamento, e respingeva il ricorso.
3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, rinnovando i propri argomenti, inclusa la mancanza di prova dell’attività di gestione di fatto del Consorzio. La CTR confermava la valutazione di legittimità e fondamento dell’atto impositivo, che annullava solo relativamente alla ritenuta legittima deduzione, ai fini Irap, dei costi sostenuti per i trasporti.
4. Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., e dell’art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014, perché l’atto impositivo non poteva essere emesso e notificato nel 2017, in quanto il Consorzio era stato estinto e cancellato dal Registro delle imprese il 24.8.2015.
2. Invero questa Corte regolatrice ha già avuto modo di chiarire, condivisibilmente, che “in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi - implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'art. 2495, comma 2, c.c. sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso”, Cass. sez.
V, 16.12.2022, n. 36892, occorrendo solo ricordare che l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, norma non retroattiva (cfr. Cass. sez. V, 25.5.2025, n. 13862), è entrato in vigore il 13.12.2014, mentre l’avviso di accertamento è stato notificato successivamente, il 24.8.2015. 2.1. Inoltre, a seguito dell’estinzione della società e della sua cancellazione dal registro delle imprese il liquidatore, anche di fatto, può essere chiamato a rispondere a titolo personale per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. N. 602 del 1973 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce un mero presupposto.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciò essere respinto.
3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione dell’art. 19 del Dl n. 603 del 1972 e dell’art. 2495 cod. civ., per avere il giudice dell’appello ritenuto provato che il Boni “sarebbe stato amministratore di fatto del Consorzio, prevalendo le funzioni su quelle della Sig.ra De Marco, nominata per l’appunto liquidatore di diritto” (ric., p. 6).
4. Deve in proposito osservarsi che il motivo sollecita il riesame dell’accertamento sul fatto processuale compiuto dalla CTR, ed è in tal senso inammissibile. 4.1. Peraltro il giudice dell’appello esprime con chiarezza la sua valutazione, proponendo rilievi che, per la loro maggior parte, non sono contrastati dal ricorrente. Evidenzia la CTR che la carica formale rivestita dalla De Marco non appare coincidere con la realtà sostanziale. Boni Giuseppe è soggetto esperto nella gestione aziendale, la De Marco risulta priva di ogni esperienza specifica.
La consegna della documentazione contabile alla De Marco non appare verosimile, tenuto conto della voluminosità della stessa (25 faldoni), ed è pure smentita dalle dichiarazioni di Giuseppe Francese che l’aveva accompagnata in occasione del viaggio di ritorno da Roma, come riportato nel PVC. La stessa De Marco ha dichiarato di avere ricevuto il suo compenso per la carica rivestita dall’Avv. Marcoccia “che risulta aver agito sempre per conto del Boni, al quale deve essere quindi fatta risalire la disponibilità della provvista” (sent. CTR, p. 4).
I riassunti argomenti, e gli ulteriori proposti dalla CTR, sono contrastati solo in minima parte dal ricorrente, che si limita perciò a proporre una propria lettura alternativa dei fatti di causa, senza dimostrare perché la stessa dovrebbe considerarsi prevalente, senza illustrare in che cosa il giudice dell’appello abbia errato nelle sue valutazioni. Il secondo motivo di ricorso risulta perciò inammissibile.
5. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., Boni Giuseppe lamenta la violazione dell’art. 19 del Dpr n. 633 del 1972 e dell’art. 26907 [2697] cod. civ., nonché denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, perché la CTR, pur ritenendo non inesistenti le operazioni commerciali, ha annullato l’atto impositivo solo relativamente all’Irap, e non anche con riferimento all’Iva.
6. Occorre in proposito evidenziare che, in materia di Iva, entrambe le decisioni dei giudici di merito rigettano le pretese del contribuente, ed il ricorrente non ha cura di indicare le ragioni che inducono ad escludere la ricorrenza di una c.d. doppia conforme, che inibisce la critica del vizio di motivazione. 6.1. In ogni caso, è vero che la CTR ha ritenuto non inesistenti le operazioni commerciali contestate, ma ha confermato il rilievo ai fini Iva osservando che la contestazione proposta dall’Amministrazione finanziaria si fonda su “due ragioni del tutto autonome … l’asserita inesistenza delle operazioni”, ma anche la “mancata disponibilità da parte del contribuente , delle fatture e dei relativi registri … essendo incontestato che tale documentazione non è stata messa a disposizione dell’Ufficio, la sentenza impugnata deve essere sul punto confermata” (sent.
CTR, p. 5). 6.2. Replica il ricorrente di essersi trovato nell’impossibilità di produrre la documentazione, perché la stessa era stata smarrita, come da denuncia regolarmente presentata. Ora, deve innanzitutto rilevarsi l’incompletezza della contestazione proposta, perché il ricorrente non ha cura di riportare il testo della dichiarazione di smarrimento, e questa Corte non è messa in condizione di valutare neppure l’attinenza della stessa con la documentazione richiesta. Inoltre questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che “in sede di accertamento di costi non documentati, lo smarrimento della contabilità non esonera il contribuente dalla prova a suo carico, avendo, tuttavia, la facoltà di dimostrare di essere nell'incolpevole impossibilità di produrla a causa di un furto e di non potere neppure acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, in applicazione della regola generale prevista dall'art. 2724, n. 3, c.c. secondo cui la perdita incolpevole del documento, occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti”, Cass. sez.
V, 12.7.2024, n. 19319. Deve allora ancora osservarsi che il ricorrente neppure allega di non aver potuto acquisire copia delle fatture, tanto meno dimostra perché. Il terzo motivo di ricorso, nella parte in cui possa considerarsi non inammissibile, risulta comunque infondato. In definitiva il ricorso deve essere respinto.
7. Nulla deve disporsi in materia di spese di lite, non avendo l’intimata proposto difese nel giudizio di legittimità. 7.1. Deve comunque darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte di Cassazione, P.Q.M rigetta il ricorso proposto da Boni Giuseppe. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del r