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Ordinanza Interlocutoria — n. 860/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax debt litigation to allow taxpayer to opt for simplified budget law settlement.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 860/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax debt proceedings to allow the taxpayer to utilize a new simplified settlement procedure under the 2025 budget law. Luigi Besana requested a postponement of the hearing to formally declare his intent to settle the outstanding debts rather than continue the litigation. The court granted this request, assigning a sixty-day deadline for the parties to provide clarifications regarding the settlement application.

Regesto Legislator

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Legge 199/2025, art. 1: The court may suspend pending tax litigation to allow the debtor to opt for a simplified settlement procedure under the budget law, thereby extinguishing the debt upon payment of the first installment.

Parole chiave

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simplified tax settlement budget law 2025 suspension of litigation omitted tax payments INPS contributions tax debt extinction procedural postponement ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 82 e ss.
art. 370 c.p
Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che si è limitata a depositare, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., una memoria «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art.
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30897/2018 R.G. proposto da : BESANA LUIGI (c.f. BSNLGU45D15L434V) , rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA D'AMBROGIO(c.f. DMBLCU63S10F205G); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (c.f. 13756881002) , costituitasi in persona della procuratrice Avv. Barbara Turrin, rappresentata e difes a da gli avvocat i LIDIA CIABATTINI e ANDREA EUGENIO MARIO ROMANO(c.f. RMNNRG69M21F205E); -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. 06363391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(c.f. 80224030587); -resistente- avverso la SENTENZA d ella COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE MILANO n.999/2018 depositata i l 08/03/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal Consigliere GIOVANNI GALASSO. RILEVATO CHE Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, Luigi Besana impugnava l’intimazione di pagamento n. 0682016900509754300 e le tre cartelle di pagamento su cui la stessa si fondava, deducendo l’omessa notifica di queste ultime e la conseguente prescrizione delle obbligazioni tributarie. La CTP rigettava il ricorso. Il contribuente proponeva appello al quale resistevano l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione.

Con sentenza n. 999/2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello, dichiarando la prescrizione del solo credito relativo a TARSU per l’anno 2005. Avverso tale sentenza, Luigi Besana ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Non ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate, che si è limitata a depositare, oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., una memoria «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1° c.p.c.».

In data 17/11/2025 il ricorrente ha depositato un’istanza di differimento dell’adunanza camerale fissata per il 13/1/2026, dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata prevista dalla «legge di bilancio in itinere». CONSIDERATO CHE Preliminarmente va osservato che la legge 30 dicembre 2025, n. 199, all’art. 1, commi 82 e ss., prevede la definizione agevolata dei «debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento».

La stessa dispone altresì che il debitore può presentare, entro il 30/4/2026 – con le modalità che l’Agenzia delle Entrate –Riscossione deve stabilire entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge - dichiarazione di voler procedere alla definizione con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, che restano sospesi a seguito della produzione di copia della dichiarazione e si estinguono poi per effetto del pagamento della prima o unica rata. Alla luce di quanto premesso, appare pertanto opportuno chiedere alle parti chiarimenti in ordine all’istanza di definizione agevolata (avendo il ricorrente manifestato la volontà di aderirvi), assegnando a tal fine terminedi sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per fornire i chi