Cassation appeal dismissed due to non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond within the mandatory forty-day period. The appellant, representing a tax dispute against the Revenue Agency, did not request a decision after the court proposed a settlement under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13296/2025 R.G. proposto da: Nicolo' Buratti, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Tripodi -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrenti- nonché contro Agenzia Delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lombardia n.3170/2024 depositata il 04/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 13296/2025 Numero sezionale 57/2026 Numero di raccolta generale 845/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/01/2026 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 13296/2025 Numero sezionale 57/2026 Numero di raccolta generale 845/2026 Data pubblicazione 15/01/2026