Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Giancarlo Morabito against the Second Instance Tax Court was declared withdrawn and the proceedings extinguished. The court found that forty days had elapsed since the proposal for judgment was communicated without the appellant requesting a decision. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal is deemed withdrawn if the party fails to request a decision within the statutory period, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10828/2025 R.G. proposto da: Giancarlo Morabito, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Alecci -ricorrente- contro Agenzia Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- nonché contro Direzione Provinciale Di Messina Agenzia Delle Entrate -intimato- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Sicilia n.8174/2024 depositata il 04/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 10828/2025 Numero sezionale 55/2026 Numero di raccolta generale 843/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/01/2026 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 10828/2025 Numero sezionale 55/2026 Numero di raccolta generale 843/2026 Data pubblicazione 15/01/2026