Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Giancarlo Mariella and Loretta Bezziccheri against the Tax Court of Marche was declared extinguished because the 40-day deadline to request a decision expired without action. The court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver of the right to proceed. Consequently, the proceedings were terminated, and the appellants were ordered to pay the legal costs of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10096/2025 R.G. proposto da: Giancarlo Mariella, Loretta Bezziccheri, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Mariella -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Marche n.942/2024 depositata il 29/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10096/2025 Numero sezionale 53/2026 Numero di raccolta generale 840/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/01/2026 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 10096/2025 Numero sezionale 53/2026 Numero di raccolta generale 840/2026 Data pubblicazione 15/01/2026