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Decreto — n. 836/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 836/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Fernando Antonio Scatena, challenged a second-instance tax court ruling against the Italian Revenue Agency but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under procedural law, extinguishing the litigation and ordering the appellant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for case termination within the prescribed period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit deemed withdrawal of appeal tax litigation procedure contenzioso tributario responsabilità civile del consulente fiscale diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n.5814/2024 depositata il 30/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Numero registro generale 7895/2025 Numero sezionale 49/2026 Numero di raccolta generale 836/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n.5814/2024 depositata il 30/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7895/2025 Numero sezionale 49/2026 Numero di raccolta generale 836/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIl Consigliere Delegato ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 7895/2025 R.G. proposto da: Fernando Antonio Scatena, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Giansante unitamente all’avvocato Gianni Ierardi -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Iii Di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato . Avvocatura Generale Dello Stato controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria Ii Grado di Lazio n.5814/2024 depositata il 30/09/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 7895/2025 Numero sezionale 49/2026 Numero di raccolta generale 836/2026 Data pubblicazione 15/01/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.950,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 14/01/2026 Andreina Giudicepietro Numero registro generale 7895/2025 Numero sezionale 49/2026 Numero di raccolta generale 836/2026 Data pubblicazione 15/01/2026