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Ordinanza — n. 797/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT refund claim due to expiration of ten-year prescription period starting from tax return filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 797/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal against the regional tax commission's rejection of a VAT refund claim. The taxpayer argued that a ten-year prescription period should apply, but the court held that the right to claim a refund vests upon filing the annual tax return, not upon the subsequent execution of the refund. Consequently, the claim was found time-barred as it exceeded the statutory limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 38 bis, d.P.R. n. 633/1972; Art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972: The right to claim a VAT refund vests upon the filing of the annual tax return, and the ten-year prescription period commences from that date, rendering claims filed years later inadmissible.

Parole chiave

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VAT refund prescription ten-year limitation period tax return filing date autonomous legal right Cassation cassation istanza tardiva di restituzione dei termini rimborso dell'IVA canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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Art. 2962 c.c.
Art. 2963 c.c.
Art. 38 bis, d.P.R. n. 633/1972
2962 e 2963 c.c., nonché dell’art. 38 bis, d.P.R.
Art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Federici all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dall'art. 30, comma 2, del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 13 aprile 2016, n. 7223
Cass., 26 giugno 2019, n. 17191
Cass., 17 dicembre 2014, n. 26513
Federici o accertamento, presuppone non solo l'esistenza di tale autonomo diritto al rimborso, rispetto al credito risultante dall'accertamento definitivo, ma anche che tale diritto sia stato esercitato e soddisfatto mediante il rimborso effettuato dall'Amministrazione finanziaria» (Cass., 17 dicembre 2014, n. 26513).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 19703-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dal l’Avvocatura Generale dello Stato - Ricorrente CONTRO BONCODDO Orazio,c.f. BNCRZO50TF158 - Intimato Avverso la sentenza n. 2597/2020 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 29.04.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 13.06.2025 dal Consigliere dott. Francesco Federici, FATTI DI CAUSA Dalla sentenza emerge cheOrazio Boncoddo il 19.03.2008 presentò istanza di rimborso di un credito Iva di € 36.091,56, riferito all’anno Iva –Rimborso –Prescrizione - Decorrenza RGN 19703/2020 Consigliere rel.

Federici d’imposta 1996, per cessazione dell’attività nel 1997. L’ufficio negò il rimborso. Avverso il provvedimento dell’amministrazione finanziaria il contribuente propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che con sentenza n. 438/2012 rigettò la domanda. La Commissione tributaria regionale della Sicilia accolse invece l’appello con sentenza n. 2597/2020, ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale, dopo aver riportato i precedenti giurisprudenziali in materia, ha ritenuto che non potesse trovareapplicazione il termine biennale prescritto dall’art. 21, d.P.R. n. 633/1972, ma quello decennale, peraltro decorrente dopo anni due e mesi tre dalla presentazione della dichiarazione fiscale, al fine del consolidamento della pretesa.

L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza, affidata ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. All’esito dell’adunanza camerale del 13giugno 202 5 la causa è stata decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo l’ufficio ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2962 e 2963 c.c., nonché dell’art. 38 bis, d.P.R. 633/1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Erroneamente il giudice regionale avrebbe ritenuto che il termine di prescrizione decennale doveva decorrere dopo due anni e tre mesi dalla presentazione della dichiarazione iva, sull’assunto che tale termine era necessario per il consolidamento del credito per il quale si faceva istanza di rimborso.

Il motivo è fondato e trova accoglimento. Principio ormai consolidato è quello secondo cui in tema diIVA, l'istanza dirimborso del credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale "RX4", che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello "VR" costituisce, ai sensi dell'art. 38- bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo unpresupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione delrimborso; ne consegue che, ove si tratti di istanza di rimborso relativa RGN 19703/2020 Consigliere rel.

Federici all'eccedenza d'imposta risultata alla cessazione dell'attività, la fattispecie è regolata dall'art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, assoggettata all'ordinariotermine di prescrizione decennale, non a quello biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile solo in via sussidiaria e residuale(ex multis, Cass., 32424/2019; 24 luglio 2020, n. 15867; 5 dicembre 2022, n. 35717). Tale termine decorre dalla presentazione della dichiarazione, mediante compilazione del quadro “RX4”. Non si aggiunge ad esso l’intervallo temporale, come invece statuito nella sentenza impugnata (anni due e mesi tre).

Si è infatti affermato che i rimborsi iva dell'eccedenza sono eseguiti, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, sicché da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale del relativo diritto, attesa la sua autonomia sia da una specifica istanza di rimborso, necessaria ai soli fini di un procedimento di esecuzione, sia dai poteri di liquidazione dell'Amministrazione finanziaria e dall'eventuale credito risultante da un accertamento definitivo(Cass., 13 aprile 2016, n. 7223; 26 giugno 2019, n. 17191).

Sulla decorrenza del termine decennale dal suo riporto in dichiarazione, senza attendere il consolidamento del credito medesimo, è stato chiarito che «Prevede tale norma [art. 38 bis, d.P.R. 633/72] che, se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi dalla data del rimborso. Lungi dal fondare la decorrenza della prescrizione dal momento in cui l'accertamento sia diventato definitivo, quale raggiunta certezza del credito del contribuente, la norma rappresenta la decisiva conferma dell'interpretazione in chiave di autonoma configurazione del diritto al rimborso, che è situazione giuridica indipendente da quella del credito risultante dall'accertamento definitivo, e dunque munita di un proprio termine prescrizionale.

L'obbligo del contribuente di versare le somme indebitamente rimborsate, all'esito della notifica di avviso di rettifica RGN 19703/2020 Consigliere rel. Federici o accertamento, presuppone non solo l'esistenza di tale autonomo diritto al rimborso, rispetto al credito risultante dall'accertamento definitivo, ma anche che tale diritto sia stato esercitato e soddisfatto mediante il rimborso effettuato dall'Amministrazione finanziaria» (Cass., 17 dicembre 2014, n. 26513). Dunque, l’unico ulteriore periodo che possa essere preso in considerazione è quello dei tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Nel caso di specie, a fronte di un credito relativo all’anno d’imposta 1996, volendo considerare che i rimborsi iva dell'eccedenza sono eseguiti, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, pur facendo decorrere il termine di prescrizione decennale dopo i suddetti tre mesi, l’istanza di rimborso presentata il 19.03.2008 era ormai tardiva, perché il credito si era ormai prescritto. La sentenza va dunque cassata e il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, che in diversa composizione, oltre che alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, provvederà all’esame dell’appello, tenendo conto del principio di diritto qui enunciato.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale,cassa la sentenza e rinvia il processo alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, cui demanda, in diversa compos