Civil procedure dismissed: tax appeal extinguished by automatic declaration of extinction under Art. 5 L. 130/2022.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil procedure extinguished following the Regional Tax Commission's ruling that the case was automatically closed. The applicant challenged the extinction order, arguing against the automatic termination of the tax appeal. The court upheld the decision because no party requested a hearing to declare the extinction, triggering the statutory mechanism for automatic closure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, Law n. 130 of 2022; Art. 391, third paragraph, Code of Civil Procedure: The civil procedure is automatically extinguished if neither party requests a hearing to declare extinction within the legal term, and the costs remain with the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20594/2022 R.G. proposto daNERI GIONATA GABRIELE, rappresentato e difeso dall'avvocato DIEGO ANDREA E. PISELLI contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCO, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lombardia n.1362/14/2022 depositata il 06/04/2022, pronunciata con riferimento all’atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022 e l’assenza di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/01/2026 LaP