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Decreto — n. 774/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against tax authority regarding extinction of civil proceedings due to lack of opposition.

Numero d'incarto Decreto — n. 774/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the appeal filed by the tax authority against a regional tax commission decision. The lower court declared the civil proceedings extinct because the tax authority failed to oppose the declaration of extinction within the statutory timeframe. Consequently, the court upheld the extinction of the case and the allocation of costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The court establishes that failure to oppose the declaration of extinction within the prescribed period results in the automatic termination of the proceedings.

Parole chiave

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extinction of proceedings tax authority appeal statutory opposition period civil procedure law costs allocation declaration of extinction regional tax commission contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 186-200, L. 197/2022
Art. 391, comma 3, c.p.c.
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11895/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro GIUSEPPINA MARANCI, rappresentatae difesa dall'avvocato FRANCESCO GIULIANI avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n. 5842/ 02/ 2015 depositata il 09/11/2015,pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, e dall’aggiornamento datato 13/01 /2026 di una pregressa interlocutoria, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/01/2026 La Pres