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Decreto — n. 771/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal as tax litigation extinguished by administrative declaration of extinction under Art. 198.

Numero d'incarto Decreto — n. 771/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the underlying tax litigation had already been extinguished by a Regional Tax Commission decision. The lower court found that the tax authority's inclusion of the case in an extinction list, pursuant to Article 1 of Law No. 197/2022, legally terminated the proceedings. Consequently, the Court dismissed the appeal as there was no longer a valid judicial process to review.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 198, Law No. 197/2022; Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code: When a tax proceeding is extinguished by administrative declaration, the appeal is inadmissible as the subject matter no longer exists.

Parole chiave

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tax litigation extinction administrative declaration inadmissible appeal procedural termination Regional Tax Commission procedura giudiziaria tributaria arretrati d'imposta tempestività tributaria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 198, Law No. 197/2022
13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n.
Art. 391, third paragraph, Civil Procedure Code
1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.260/2023 R.G. proposto daTRATTORIA PIZZERIA DA GIOIA DI XIA CHUN LAN C SNC, XIA CHUN LANe ZHEN WEINAN, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMILIANO LEONETTI contro AGENZIA DELLE ENTRATEe AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , rappresentat e e difes e dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Veneto n.665 /06 /2022 depositata il 16/05/2022, pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 13/01/2026 LaPresid