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Ordinanza — n. 755/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as taxpayer withdrew case to adopt simplified tax settlement procedures under specific laws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 755/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily withdrew the litigation to adopt a simplified tax settlement. The facts show the taxpayer had previously lost tax proceedings regarding gaming equipment and subsequently chose a streamlined resolution method. The Court ruled that by adhering to the simplified definition, the legal dispute was terminated, and costs were allocated accordingly.

Regesto Legislator

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d.l. n. 148 del 2017; d.l. n. 119/2018: When a taxpayer voluntarily withdraws a cassation appeal to adopt a simplified tax settlement procedure, the litigation is extinguished and costs are compensated between the parties.

Parole chiave

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simplified tax settlement cassation appeal withdrawal tax dispute termination administrative litigation costs allocation monopolio sull'alcol tassa sulle case da gioco tassa di monopolio

Disposizioni normative citate

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d.l. n. 148 del 2017
– Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 11 settembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto,avendo aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 148 del 2017 e a quella successiva di quell'articolo 3 del d.l.
d.l. n. 119/2018
148 del 2017 e a quella successiva di quell'articolo 3 del d.l. n. 119/2018.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14404/2017 R.G. proposto da GRASSO Giovanni, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Laudante; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10749/2016 , depositata l’ 1 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso.

FATTI DI CAUSA 1. – La Free Play s.r.l., in persona del liquidatore pt , e Giovanni Grasso si opponevano con ricorso depositato in data 31 dicembre 2012 all’avviso di accertamento A/l/134126 Giochi - Lotterie 2007 emessodall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. L’atto impugnato scaturiva dal verbale di perquisizione esequestro del 21 settembre 2007 della Guardia di Finanza.I militari, con i funzionari dell'amministrazione, si recavano per una ispezione presso il "Bar Evergreen”, allo scopo di effettuare la lettura delle schede di apparecchi di cui all’art. 10 , comma 6 , TUIR e procedevano alla lettura delleapparecchi da gioco che si trovavano nel detto esercizio commerciale.

Dai verbali redatti in tale occasione scaturiva l’accertamento che veniva notificato alla società , nella qualità di soggetto passivo d’imposta e responsabile dell’istallazione degli apparecchi da gioco e al Grasso, nella qualità di coobbligato , in quanto titolare della ditta esercente l'attività di bar, nei cui locali si trovavano gliapparecchi. Si costituiva l'Ufficio con proprie controdeduzioni. La Commissione tributaria provinciale di Napoli , con sentenza n.15850/13/14, rigettava il ricorso . 2. –Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 10749/2016, depositata l’1 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'impugnazione. 3. –Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi . L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato delle memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 11 settembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto,avendo aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 148 del 2017 e a quella successiva di quell'articolo 3 del d.l. n. 119/2018.

Tale atto è sottoscritto personalmente da Giovanni Grasso con sottoscrizione autenticata dal procuratore avv. Maurizio Laudante, ed è stato notificato all’ Amministrazione finanziaria. Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio e le spese di legittimità devono essere compensate tra le parti , avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 148/2017 e risultando integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di cui alla predetta rottamazione esattoriale e, per il residuo, ha dichiarato di aver aderito anche alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018.

P.Q.M dichiara estinto il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella ca