Court dismisses appeal as tax debt extinguished by simplified payment definition under 2022 law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax collection proceedings extinguished following the Regional Tax Commission's ruling. The appellant, Eco Italia S.r.l., argued against the Region Lazio's decision to finalize a simplified debt definition under the 2022 scrapping law, claiming the sums were not yet definitively acquired. The court upheld the lower court's finding that the statutory definition automatically extinguished the litigation and rendered the debt non-refundable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12-bis, comma 1, d.l. n. 84/25; Art. 12-bis, comma 2, d.l. n. 84/25: The simplified definition of tax burdens under the scrapping law automatically extinguishes the underlying litigation and renders paid sums definitively acquired and non-refundable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6205/2019 R.G. proposto da: ECO ITALIA SRL87 S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO RICCIONI unitamente all’avvocato CARLO CICALA contro REGIONE LAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato TIZIANA CIOTOLA avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO n.4806/ 03/ 2018 depositata il 09/07/2018,pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater) come si rileva dall’inserimento nell’elenco trasmesso dall’Avvocatura di Stato (Prot. n. 2025/269654); che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 12/01/2025 La Pres