Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties involved were Euro Lift Service SRL and the Italian Revenue Agency, with the lower court being the Regional Tax Commission of Emilia-Romagna. The court ruled that the silence regarding the proposed judgment constituted a formal waiver under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days of the proposal's communication constitutes a waiver, leading to the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 25228/2019 R.G. proposto da: EURO LIFT SERVICE SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO BELLI unitamente all’avvocato ANTONIO CONSOLE -ricorrente- EURO LIFT ASCENSORI SRL, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO BELLI unitamente all’avvocato ANTONIO CONSOLE -ricorrente successivo- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’Emilia Romagna n.1036/2018 depositata il 16/04/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 25228/2019 Numero sezionale 37/2026 Numero di raccolta generale 663/2026 Data pubblicazione 12/01/2026 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 08/01/2026 Giuseppe Fuochi Tinarelli Numero registro generale 25228/2019 Numero sezionale 37/2026 Numero di raccolta generale 663/2026 Data pubblicazione 12/01/2026