Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 662/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal by declaring case extinguished under simplified dispute resolution law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 662/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the taxpayer filed a simplified dispute resolution request with proof of the first payment installment. The tax agency opposed the appeal, but the court found no objection or further action was taken by either party within the statutory deadlines. Consequently, the proceedings terminated without a final judgment on the merits of the tax assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6 d.l. 119/2018; Art. 6, comma 13 d.l. 119/2018: The simplified dispute resolution procedure for tax matters is perfected upon timely filing of the request accompanied by proof of the first installment payment, resulting in the automatic extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified dispute resolution tax litigation extinction first installment payment Cassation procedure tax assessment appeal differimento dell'imposizione procedura giudiziaria tributaria detrazione fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 del d.l. 119/2018
3105/28/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 24.5.2016, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanza camerale del 3.12.2025; RILEVATO CHE: TRIBUTI – definizione ex art. 6 del d.l.
Art. 38 del d.p.r. n. 600/73
T9D013A02989/2013, relativo all’anno di imposta 2008, con il quale, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/73, era stato accertato un maggior reddito Irpef sulla base degli indici di capacità patrimoniale (redditometro).
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 17556/2025
Cassation court dismisses tax appeal after taxpayer requests simplified settlement and pays partial debt.
Cass. 24083/2018
17556/2025, Cass. 24083/2018).
Cass. 12/11/2015, n. 23175
13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass.
Cass. 28/05/2020, n. 10140
23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

esso la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 245/2017 R.G. proposto da: CITRONI LUCIANO, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Iadevaia, giusta procura speciale in atti -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza n. 3105/28/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata in data 24.5.2016, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all’adunanza camerale del 3.12.2025; RILEVATO CHE: TRIBUTI – definizione ex art. 6 del d.l. 119/2018 – domanda tempestiva e pagamento prima rata – estinzione.

2. CITRONI LUCIANO proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza della C.T.R. della Lombardia n. 3105/2016, con la quale veniva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Milano n. 71/35/2015 che invece aveva integralmente accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. T9D013A02989/2013, relativo all’anno di imposta 2008, con il quale, ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. n. 600/73, era stato accertato un maggior reddito Irpef sulla base degli indici di capacità patrimoniale (redditometro). 3.L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

4. In data 29.9.2025 il difensore del ricorrente depositava documentazione relativa alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 6 del D.L. n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018.

5. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 3.12.2025. RITENUTO CHE: 1.Premessi i motivi di ricorso, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, va preliminarmente evidenziato che il ricorrente, avvalendosi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 6 del d.l. 119/2018, ha presentato (entro il termine del 31 maggio 2019, previsto dal comma 8 del citato art.

6) la relativa domanda, allegando la quietanza di versamento della prima rata (pagata in data 21 maggio 2019). 1.1. Risulta in particolare trasmessa alla controparte copia della domanda di definizione agevolata riguardante la presente controversia tributaria, presentata il 21 maggio 2019, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 7, comma 2, lett.

b) e comma 3, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136. L’istanza è stata ricevuta e protocollata dall’Agenzia delle Entrate il 21 maggio 2019 e la nota di deposito è stata trasmessa anche all’Agenzia delle Entrate, presso la propria sede e presso l’Avvocatura dello Stato, unitamente ai seguenti allegati: istanza di definizione della lite tributaria, ricevuta di presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate, quietanza F24 della prima rata.

2. L’Ufficio non risulta aver notificato entro il 31 luglio 2020 il diniego della definizione (comma 12);

3. Nessuna delle parti, infine, ha depositato entro il 31 dicembre 2020, istanza di trattazione (il comma 13 dell’art. 6 cit. prevede la mancata presentazione di detta istanza quale presupposto per l’estinzione del giudizio).

4. Può, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018. Non può invece farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, in difetto di prova del pagamento di tutte le rate. 4.1. Questa Corte ha infatti chiarito che, in caso di tempestiva presentazione dell’istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 118/2019, accompagnata dalla prova documentale del pagamento della prima rata, la definizione della lite può dirsi perfezionata, ciò essendo testualmente previsto dal comma 6 dell’art. 6 cit, con la conseguenza che il procedimento si estingue. La declaratoria di cessazione della materia del contendere può essere invece emessa solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (cfr. Cass. 17556/2025, Cass. 24083/2018).

5. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

6. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione de