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Decreto — n. 660/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 660/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 660/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 31/2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro GUERRIERI MARCO, rappresentato e difeso,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1856/14/2021 depositata il 17 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 20 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale il controricorrente e ricorrente in via incidentale ha rinunciato al ricorso incidentale; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 660/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 31/2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro GUERRIERI MARCO, rappresentato e difeso,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1856/14/2021 depositata il 17 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 20 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale il controricorrente e ricorrente in via incidentale ha rinunciato al ricorso incidentale; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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contenzioso tributario arretrati d'imposta sospensione della riscossione fiscale detrazioni e rimborsi recupero delle spese esecutive amministrazione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

Sul ricorso n. 31/2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro GUERRIERI MARCO, rappresentato e difeso,anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte; -controricorrente e ricorrente in via incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1856/14/2021 depositata il 17 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 20 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; visto l’atto depositato il 18 dicembre 2025 con il quale il controricorrente e ricorrente in via incidentale ha rinunciato al ricorso incidentale; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 07/01/2026 La Presiden