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Decreto — n. 659/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal after taxpayer withdraws lawsuit against tax authority.

Numero d'incarto Decreto — n. 659/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal extinct following the taxpayer's formal withdrawal of the lawsuit. The tax authority had challenged a regional tribunal decision regarding tax liabilities, but the plaintiff voluntarily abandoned the proceedings before a final ruling. Consequently, the court dismissed the case and allocated costs to the parties who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Withdrawal of appeal extinguishes the litigation, resulting in dismissal and allocation of costs to the advancing parties.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation tax authority dispute allocation of costs Supreme Court ruling desistenza dall'azione risoluzione delle controversie contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Visto l’atto depositato il 20 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 20 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 21612/2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro DHL HOLDING ITALY SRL e DHL SUPPLY CHAIN ITALY SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Sergio Sottocasa Biani e Lorenzo Spallina; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1976/09/2019 depositata il 7 maggio 2019. Visto l’atto depositato il 20 ottobre 2025 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 07/01/2026 La President