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Decreto — n. 658/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 658/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 658/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Sul ricorso n. 9236/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro COSMO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Lorenzo Lodoli, Benedetto Santacroce e Pierpaolo Matera; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 833/02/2024 depositata il 25 novembre 2024. Visto l’atto depositato il 15 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 07/01/2026 La Presidente

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 658/2026 — snciv · Corte di Cassazione: Sul ricorso n. 9236/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro COSMO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Lorenzo Lodoli, Benedetto Santacroce e Pierpaolo Matera; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 833/02/2024 depositata il 25 novembre 2024. Visto l’atto depositato il 15 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 07/01/2026 La Presidente

Parole chiave

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sospensione della procedura di fallimento fine del processo esperimento di conciliazione conto consolidato concorrenza fiscale liquidazione della società

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Visto l’atto depositato il 15 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

Sul ricorso n. 9236/2025 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro COSMO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Lorenzo Lodoli, Benedetto Santacroce e Pierpaolo Matera; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Abruzzo, n. 833/02/2024 depositata il 25 novembre 2024. Visto l’atto depositato il 15 novembre 2025 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio dichiarando di aver conciliato la controversia con la controparte; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 07/01/2026 La Presidente