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Ordinanza — n. 655/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding late integrative declarations after tax authority access.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 655/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected PILGEST SPA's appeal against a regional tax commission decision denying an integrative tax declaration. The company argued that legislative changes allowed regularization after tax audits, but the court held that integrative declarations must be submitted before formal knowledge of any access or inspection. Since the declaration was filed after the tax authority's audit, the remedy was deemed inapplicable to avoid sanction evasion.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998; Art. 13, comma 637, Legge 190/2014: An integrative tax declaration cannot be submitted after the taxpayer has formally known of an access, inspection, or other audit activity, as this transforms the remedy into a tool for evading sanctions.

Parole chiave

Generato dall'IA
integrative tax declaration tax authority access sanction evasion consolidated tax regime Cassation dismissal fiscal unit compliance late declaration penalty rettifica delle detrazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322/1998
, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R.
Art. 13, comma 637, Legge 23 dicembre 2014, n. 190
322/1998, dell'art. 13 del D.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 112 c.p
, la n ullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 17/07/2015, n. 14999
Cass., 30 luglio 2025, n. 21899
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18172/2020 R.G. proposto da PILGEST SPA, con l’avvocato Guglielmo Fransoni -ricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -resistente- avverso la Sentenza d ella Commissione Tributaria Regionale della Campania n.7921/2019 depositata i l 23/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/12/2025 dal Consigliere Gian Paolo Macagno. FATTI DI CAUSA 1. Come si apprende dagli atti, in data 7 ottobre 2014 veniva redatta dalla Direzione Regionale della Campania - Ufficio Grandi Contribuenti la segnalazione prot. 8954, relativa al periodo d'imposta 2010, nei confronti della Pilgest SPA.

Detta segnalazione scaturiva dall'attività di tutoraggio, sempre relativa al periodo d'imposta 2010, svolta dal citato Ufficio nei confronti della società Pilato SPA (società c he ha aderito al regime di tassazione del consolidato nazionale), dalla qualeemergevano, a detta dell'Ufficio, «anomalie in tema di indebito utilizzo di perdite e di interessi passivi nell'ambito del consolidato fiscale, cui la Pilgest S.p.A. partecipava quale societàconsolidante».

2. Ad esito di ampio contraddittorio e dell’accesso eseguito dall'Ufficio, la società ricorrente, a seguito del rilievo dell'errata variazione in diminuzione degli interessi nella dichiarazione originaria, in data 30 marzo 2015, per l'anno d'imposta 2010, presentava:

i) dichiarazione integrativa Mod. UNICO, a mezzo della quale correggeva l'errore commesso in sede di dichiarazione originariaal Quadro RF, in particolare al "prospetto interessi passivi non deducibili", nonché al rigo RF54 "altre variazioni in diminuzione"; ii) una seconda dichiarazione integrativa Mod. CNM, con la quale correggeva la Sez. IV "interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 e8, TUIR".

3. Nello specifico, con la dichiarazione integrativa Mod. UNICO, la Pilgest correggeva l'importo complessivo degli interessi pregressi indeducibili da euro 320.084 ,00 ad euro 77.619, 00 tenuto conto dei trasferimenti al consolidato effettuati in precedenza per e uro 34.773,00 nell'esercizio 2008, e per e uro 177.560, 00 nell'esercizio 2009. Quindi, la società rettificava gli interessi passivi indeducibili nella propria dichiarazione in e uro 77.619, aumentando il proprio reddito trasferito al consolidato ad e uro 459.394 (in luogo di e uro 401.329 delladichiarazione originaria) e, al contempo, trasferiva il ROL (Risultato operativo lordo) libero di e uro 58.065 sempre al consolidato.Di conseguenza, vista la nuova disponibilità di ROL che si era venuta a creare in capo alla consolidante (Pilgest), anche la società Pilato presentava sempre ella medesima data una dichiarazione integrativa dell'UNICO 2011, al fine di trasferire alla consolidante gli interessi passivi indeducibili capienti nel predetto ROL, per l'importo di euro 235.625.

4. In data 11 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate – Direzion e Provinciale I di Napoli notificava alla Pilgest l'avviso di accertamento per cui è causa, a mezzo del quale l'Ufficio rettificava la dichiarazione Mod. CNM/2011, contestando una indebita deduzione diinteressi passivi, in v iolazione dell’art. 9 6 del Tuir.

5. Avverso tale atto ricorreva la società, e i giudici del merito, con analoghe decisioni, confermavano i rilievi dell’Amministrazione.

6. Avverso la sentenza della CTR della Campania indicata in epigrafe ricorre la società con due motivi.

7. L’Agenzia delle entrate ha depositato foglio di costituzione per l’eventuale discussione in pubblica udienza.

8. In prossimità dell’adunanza, il pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Fulvio Troncone, ha depositato requisitoria scritta, con richiesta di rigettodel ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , la n ullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. 1.1. La Società contribuente lamenta la nullità della sentenza di secondo grado, per error in procedendo , per avere la CTR pronunciato su una contestazione del tutto estranea al contenuto dellamotivazione dell'avviso di accertamento, così illegittimamente ampliando ilthema decidendum. 1.2. Il motivo è inammissibile. 1.3. C ome si ricava dalla narrazione contenuta nel ricorso , la sentenza di primo grado si era fondata sulle medesime considerazioni, come si desume dalla affermazione del ricorrente laddove osserva (ricorso, p.

16) che « la C.T.R. - ricadendo nel medesimo errore già commesso dai Giudici di prime cure - ha, invece, rigettato l'appello della Pilgest sulla scorta di un'unica ragione, ritenuta dirimente, relativaall'impossibilità di emendare la dichiarazione laddove siano già iniziatiaccessi, ispezioni o verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria». 1.4. Ora, la sentenza di primo grado non è stata impugnata con riguardo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., ma: per assunto difetto di motivazione (v. p. 10, al § VIII.1 ); per le seguenti ulteriori ragioni: la dichiarazione integrativa presentata è volta a correggere l'errore commesso in sede di dichiarazione originaria in ordine all'esattoammontare degli interessi deducibili degli anni precedenti portati in diminuzione del proprio reddito e a quelli trasferiti al consolidato fiscale di gruppo (v. p. 6, al § V.1. ); le argomentazioni addotte dall'Ufficio non motivano affatto il diniego del riconoscimento dell'efficacia della dichiarazione integrativa,laddove la società Pilgest ha inteso rimediare ad un proprio errore che ha comportato la determinazione di un maggior reddito da trasferire che non ha determinato una maggior imposta da versare solo perché la liquidazione avviene a livello di fiscal unit (v. p. 7, al § v.2); risult a errata la considerazione dell'Agenzia in ordine all'impossibilità di "stabilire l'impatto di tale comportamento negli anni successivi né sui rediti dichiarati dalla Pilgest, né su quelli dichiarati dalle consolidate», in quanto «le società Pilgest e la controllata Pilato hanno presentato contemporaneamente ulteriori dichiarazioniintegrative per l'anno di imposta successivo, al fine di riprendere c orrettamente gli interessi passivi indeducibili che possono essere portati in diminuzione negli anni successivi, al fine di assicurarecontinuità e coerenza alle posizioni fiscali delle società (v. p. 7,al §V.3; la ripresa a tassazione ai fini dell'i.re.s. è del tutto illegittima in quanto la liquidazione dell'imposta sul reddito deve essere operata a livello di fiscal unit, pena una macroscopica violazione delle norme che presiedono al regime del consolidato fiscale e alle relative modalità dell'accertamento» (v. p. 7, al § 5.4.). 1.5.

Il dedotto vizio di ultrapetizione, che si è convertito in motivo di impugnazione, si è così irrimediabilmente sanato inragione della formazione progressiva del giudicato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, comma 1, n . 3, с.р.с. , la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, dell'art. 13 del D.lgs. n. 472/97 e dell'art.1, co. 637, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. La ricorrentelamenta che la Commissione territoriale, nel rigettare l'appello, avrebbe omesso di considerare che, grazie alle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2015 articolo 1, co mma 637, all’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, la s ocietà poteva regolarizzare le violazioni commessea prescindere dalla circostanza che fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento. 2.1.

Il motivo è infondato. 2.2. Infatti, come ribadito recentemente da codesta Corte «L’art. 2, comma 8, D.P.R. n. 322 del 1998 prevede che: "Salva l’applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d’imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3,utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, esuccessive modificazioni." In relazione all’interpretazione di tale disposizione questa Corte ha precisato che , in tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione integrativa prevista dall’art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, n. 322, non può essere presentata né dopo la contestazione della violazione commessa nellaprecedente dichiarazione, né dopo le verifiche, gli accessi, le ispezioni o le altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, atteso che altrimenti cesserebbe di essere un rimedio per ovviare gli errori commessi e si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni » (Cass., 17/07/2015, n. 14999) » (cfr.

Cass. 30 luglio 2025,n. 21899). 2.3. Tale orientamento deve essere confermato anche nel caso di specie, ove risulta che la dichiarazione integrativa fu presentata dopo l’accessooperata dall’Amministrazione finanziaria.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non provvedendosi sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione finanziaria. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific