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Decreto — n. 650/2026 — snciv Generato dall'IA

Tax court declares tax proceeding extinguished due to agreement under Art. 5 L. 130/2022 with no party requesting hearing.

Numero d'incarto Decreto — n. 650/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax court declared the proceeding extinguished because the parties had agreed to a simplified tax definition under Article 5 of Law No. 130 of 2022. The State Agency and the taxpayer presented documentation proving the completion of this agreement and the absence of any formal objection. Consequently, the court ruled that no hearing was necessary as the procedural conditions for extinction were fully met.

Regesto Legislator

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Art. 5 L. 130/2022; Art. 391 c.p.c.: When parties agree to a simplified tax definition and no party requests a hearing, the proceeding is extinguished without a trial.

Parole chiave

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tax proceeding extinction simplified tax definition agreement under law 130 no hearing required procedural termination contenzioso tributario sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5 of Law No. 130 of 2022
pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n.
Art. 391 of the Code of Civil Procedure
5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8869/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa DALL’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro SERGIO GENCARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPINA FALCONE avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIB.REG. CALABRIA n.3337/ 01/ 2019 depositata il 19/09/2019. pronunciata con riferimento ad un atto impositivo per il quale la parte ricorrente ha aderito alla definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 5 della legge n. 130 del 2022; rilevato il deposito della documentazione afferente e dei relativi pagamenti dal quale risulta il perfezionamento della definizione agevolata e l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 11 della medesima disposizione; che entro il termine di legge nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 12 dell’art. 5 cit. (tale non potendosi ritenere eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione); che, pertanto, ai sensi del predetto comma 12 dell’art. 5 cit., il processo si è estinto, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 5 cit., le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 31/12/2025 L