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Ordinanza — n. 638/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on tax collection notices, ruling procedural arguments inadmissible and evidence sufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 638/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a second-instance judgment regarding tax collection notices. The taxpayer argued that the tax authority failed its burden of proof by not producing original documents after five years, while the authority contended that statutory notification was properly executed and the five-year retention rule did not exempt them from proving interruption of prescription. The court rejected the appeal as inadmissible because it sought a merits review precluded by law and found the lower court correctly applied the rule that photostatic copies of notification matrices suffice for procedural perfection.

Regesto Legislator

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Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; d. Lgs. n. 546/1992: Appeals challenging tax collection procedures based on the five-year document retention rule are inadmissible if they seek a merits review, as the burden of proving notification and prescription interruption lies with the authority, satisfied by photostatic copies of notification matrices.

Parole chiave

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tax collection notices burden of proof prescription interruption inadmissible appeal notification perfection photostatic copies five year retention credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.
Roberto Succio in ordine a tali pretese, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere; con riferimento alle restanti pretese per cui è processo, l’unico motivo deduce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art.
Art. 2697 c.c.
per violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.
Art. 7 comma 5 bis del d. Lgs. n. 546 del 1992
Art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
per violazione dell’art. 2697 c.c.
art. 380 bis c.p
art. 2697 c.c
per violazione dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8755/2018
Cass. n. 20769/2021
Cass. n. 18764/2024
Roberto Succio vedano in argomento Cass. n. 18764/2024; Cass.n.2746/2024; Cass.
Cass. n. 2746/2024
Cass. n. 31878/2022
Cass. n. 28162/2025
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7751/2024 R.G. proposto da: MINARDI PATRIZIO, rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. Aleandra Argentieri, (domicilio digitale PEC: aleandra.argentieri@ordineavvocatiravenna.eu) ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna n. 856/10/2023 depositata in data 19/09/2023;

Oggetto: notifica cartella di pagamento -prova Cons. Est. Roberto Succio Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 14/10/2025 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: il contribuente impugnava l’intimazione di pagamento n. 09320189002154466/000, con la quale l’Agenzia della riscossione di Ravenna richiedeva il pagamento di numerose cartelle relative al mancato pagamento di tributi e altre somme dovute; il giudice di primo grado accoglieva solo parzialmente il ricorso, dichiarando inoltre il difetto di giurisdizione quanto ai carichi riferibili alle contravvenzioni per violazione del Codice della strada e compensava le spese di lite; appellava in via principale Minardi Patrizio; il Riscossore proponeva appello incidentale sui capi della sentenza recanti l’affermazione della prescrizione quinquennale dei crediti vantati; con la sentenza qui gravata, la CGT di secondo grado ha rigettato l’appello principale e accolto l’appello incidentale; ricorre a questa Corte Minardi Patrizio con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso Agenzia delle Entrate –Riscossione; il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. a fronte della quale parte ricorrente ha chiesto la decisione del Collegio;

Considerato che: va preliminarmente preso atto, come chiarisce parte ricorrente a pag. 10 del proprio atto, che alcune delle pretese oggetto del giudizio, relative alle cartelle indicate in controricorso , sono state oggetto di discarico risultando quindi ad ora non dovute; Cons. Est. Roberto Succio in ordine a tali pretese, quindi, va dichiarata cessata la materia del contendere; con riferimento alle restanti pretese per cui è processo, l’unico motivo deduce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7 c. 5 bis del d.

Lgs. n. 546 del 1992 per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che l’Ufficio non abbia l’onere di produzione documentale poiché avrebbe un obbligo di conservare per soli cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento e conseguentemente avrebbe l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione; secondo il contribuente così si giungerebbe all’assurda statuizione secondo la quale scaduti i cinque anni l’ente riscossore non avrebbe più l’obbligo di fornire prova della corretta notifica degli atti amministrativi idonei a interrompere la prescrizione e a evitare l’estinzione del diritto di credito per prescrizione; il solo motivo proposto è in primo luogo, sotto un primo profilo, inammissibile per due autonome ragioni; la CGT di secondo grado ha posto a base della sua decisione l’avvenuto accertamento di fatto in ordine alla corretta esecuzione della notificazione delle cartelle di pagamento, atti presupposti a quello oggetto del presente giudizio, presso la residenza del contribuente, a nulla valendo il suo trasferimento temporaneo all’estero di cui è peraltro mancata la formale comunicazione all’Amministrazione Finanziaria.

Il motivo è quindi inammissibile poiché tende a una rivalutazione nel merito,preclusa a questa Corte di l egittimità; Cons. Est. Roberto Succio la doglianza appare, altresì, inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza gravata in quanto il giudice di merito ha fatto corretto governo del principio dell’onere della prova: esso ha onerato l’Ufficio di dar prova dell’avvenuta notifica delle cartelle nonché degli atti interruttivi della prescrizione che, per le imposte Irpef e Iva, è pacificamente decennale. Diversamente, il motivo si incentra sulla mancata produzione documentale del titolo esecutivo divenuto incontrovertibile oltre che dei successivi atti interruttivi della prescrizione da parte dell’Ufficio, profilo avulso dalla ratio decidendi della sentenza impugnata (Cass. n. 8755/2018); in ogni caso, il motivo è infondato sotto altri profili; la sentenza di merito ha invero correttamente escluso che la prova della notifica delle cartelle debba consistere unicamente nella produzione della copia notificata delle stesse, in quanto per costante giurisprudenza di l egittimità (per tutte, Cass.n.20769/2021) in tema di notif i ca della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini dellaprova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica dellacartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia dellacartella con la relativa relazione dinotifica, ed essendo state prodotte nel presente caso le copie fotostatiche; ancora, nell’incentrarsi poi sulla asserita violazione dell’art. 7 comma 5 bis del d.

Lgs. n. 546 del 1992, il motivo è manifestamente infondato in quanto tale disposizione non è applicabile ratione temporis alla fattispecie per cui è processo, trattandosi di disposizione sostanziale e non processuale (si Cons. Est. Roberto Succio vedano in argomento Cass. n. 18764/2024; Cass.n.2746/2024; Cass. n. 31878 /2022); - in conclusione, quindi, il ricorso va – ferma restando la statuizione di cessazione della materia del contendere di cui si è detto in esordio –nel resto rigettato; - le spese processuali seguono la soccombenza; - non vi è raddoppio del contributo unificato in ragione della parziale cessazione della materia del contendere (cfr.

Cass. n. 28162/2025). P.Q.M dichiara cessata la materia del contendere riguardo alle cartelle di pagamento recanti i nn. 09320000043310946000 – 09320020040054389001 – 09320040000339820000 - 09320040023623174000 – 09320050006139359000 – 09320060000910924000 – 09320060007405859000 – 09320070002953667000 – 09320090003892933000 – 09320090007877373001 – 09320100006731638000; rigetta il ricorso nel resto; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte cont