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Ordinanza — n. 632/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal regarding 'off-the-table' audits, ruling procedural violations do not invalidate acts if facts are proven.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 632/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying disputed operations. The taxpayer argued the lower court violated the principle of contradiction and lacked proper motivation regarding specific suppliers. The court held that for non-harmonized taxes, procedural defects only invalidate acts if the taxpayer fails to concretely present facts, which they did not do here.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 6-bis l. 212/2000; Art. 1, comma 1, lett. e d.lgs. 219/2023: In 'off-the-table' tax audits, a violation of the contradiction principle does not render the tax act invalid unless the taxpayer fails to concretely present facts that could alter the outcome.

Parole chiave

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tax audit contradiction principle off-the-table tax verification non-harmonized taxes validity tax appeal procedural defects concrete facts burden of proof subappaltatore cooperazione all'adempimento amministrazione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
546/92, denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 6-bis della l. n. 212 del 2000
"a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art.
Art. 1, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 219 del 2023
212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett.
Artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024
219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd.
l. n. 67 del 2024
dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
art. 36 d.lgs. 546/92
– Con il primo motivo si deduce la violazione art. 36 d.lgs. 546/92, denunciata ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 37382/2022
Cass. Sez. U. n. 21271/2025
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5163/2022 R.G. proposto da DATA JOIN SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatorepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Innocenzo Calabrese e dall’avv. Michele Di Fiore , c on domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 7257/2021 , depositata il 11 ottobre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025 dal Consigliere Gianluca Grasso. FATTI DI CAUSA 1. – L 'Agenzia d elle entrate notificava alla Data Join Società Cooperativa a r.l. un avviso di accertamento , considera ndo oggettivamente inesistenti le operazioni contestate e recuperando maggiori imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA sulle corrispondenti fatture. Secondo l'accertamento compiuto , la società esegu iva servizi informatici e di CUP presso le sedi di ASL Napoli e Comuni in forza di un subappalto ricevuto dallaMegaride s.r.l., che a sua volta ne era l’ aggiudicataria in virtù dell'assegnazione di una gara pubblica.

Non disponendo di lavoratori sufficienti, Data Join concedeva in subappalto la realizzazione di parte dei servizi a tre fornitori: Office Service coop. a r.l., Eia Computer s.r.l.e Mdh s.r.l. La società impugnaval'accertamento. L'Agenzia delle entrate resisteva con atto di controdeduzioni. Con sentenza n. 13090/2/2019, la Commissione tributaria provinciale di Napoli rigettavail ricorso. 2. –Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto di appello. L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 7257/2021, depositata il 11 ottobre 2021 , ha rigettato l'impugnazione. 3.

–La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo si deduce la violazione art. 36 d.lgs. 546/92, denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Secondo quanto prospettato, la decisione impugnata non sarebbe sorretta da una valida motivazione, chesarebbe apparente per taluni aspetti, per altri risulterebbeabnorme e/o frutto del travisamento di fatti processuali.La motivazione, in particolare, sarebbe:

i) abnorme e frutto del travisamento dei fatti processuali laddove esamina le operazioni realizzate dai fornitori Eia Computer e Office Service coop. a r.l.; ii) abnorme e apparente laddove ritiene inesistenti le operazioni poste in essere dal fornitore Mdh s.r.l.; iii) apparente laddove richiama in modo generico indagini riferite ad altre annualità e fornitori. 2.1. –Il motivo è infondato. In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. n. 13248/2020;

Cass. n. 17196/2020), che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. n. 7090/2022). Nel caso di specie, non si ravvisa alcuna motivazione apparente, né sussiste la violazione del “minimo costituzionale”, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte.

La parte, invero, mira a conseguire una inammissibile rivalutazione del meritoa fronte di una “doppia conforme”. In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le predette valutazioni discrezionali(Cass. n. 37382/2022). 2.

–Con il secondo motivo si contesta la violazione del principio del contraddittorio: la prova di resistenza, accertata come resa, non deve soddisfare il requisito di fondatezza, riscontrabile a seguito del suo accoglimento in fase giudiziale. Denuncia sollevata ai sensi dell'art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c. La Commissione tributaria regionale non dubita del mancato contraddittorio e della sua rilevanza ai fini IVA ma r igetta l'eccezione perché la prova di resistenza da allegare deve essere capace di confutare la tesi avversa, per cui, espresso il proprio giudizio negativo nel merito della vicenda, ne accerta la sua inidoneità. 2.1.

–Il motivo è inammissibile e comunque infondato . In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali c.d. "a tavolino", nella disciplina applicabile prima dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della l. n. 212 del 2000 (introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. e, del d.lgs. n. 219 del 2023, a sua volta richiamato e interpretato ex artt. 7 e 7-bis del d.l. n. 39 del 2024, convertito con modd. dalla l. n. 67 del 2024), l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale vige, quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo se espressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributi cd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare inconcreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito (Cass.

Sez. U. n. 21271/2025). Nel caso di specie la parte non deduce nulla di specifico in merito ai fatti che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio, mentre la motivazione della pronuncia appare conforme alla giurisprudenza di legittimità, escludendo nella specie il rilievo delle deduzioni per dimostrarel'esistenza delle operazioni disconosciute dall'Ufficio. 3. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art