Cassation court dismisses appeal and declares tax dispute extinguished due to settlement agreement and payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the tax litigation extinguished after the taxpayer confirmed adherence to a simplified settlement procedure and full payment of the debt. Although the taxpayer had previously challenged the tax assessment regarding the use of properties for non-trading purposes, the dispute was resolved via a specific administrative settlement mechanism. Consequently, the cassation appeal was dismissed as the subject matter of the controversy had ceased to exist.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; Art. 6, comma 13 D.L. 119/2018: When a taxpayer adheres to a simplified settlement procedure and pays the due amount, the subject matter of the dispute ceases to exist, rendering the judicial process extinguished regardless of prior procedural challenges.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26960/2016 R.G. proposto da: EBAN SRL, in persona dei legali rappresentanti ARINCI Francesco e VANNI Angela, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Nitto del Foro di Pisa (C.F.: NTT MSM 70H21 E715E) ed elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEZZAN N. 41 nello studio dell’Avv. Carmine Graziano Acierno -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “ex lege” rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI N. 12 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA-FIRENZE n.1172/2016 depositata i l 29/06/2016 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere ANDREA ANTONIO SALEMME. Rilevato che: EBAN S.R.L. era attinta da avviso di accertamento n. T8R030201683/2011 notificato il 28.11.2011, mediante il quale l’Agenzia delle entrate, DP di Prato, recuperava a tassazione IRES ed IRAP, oltre accessori, per l’a.i. 2006. La contribuente impugnava l’avviso innanzi alla CTP di Pistoia, la quale, con sentenza n. 62/2/14, accoglieva il ricorso, ritenendo la nullità dell’avviso in quanto emesso “ante tempus” ex art.12 St. contr.
L’Agenzia proponeva appello, accolto dalla CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, ritenendo che l’art. 12 cit. trovi applicazione nel solo caso, esulante nella fattispecie, di accesso, ispezione o verifica ed osservando, nel merito, che la ripresa è fondata, in quanto è incontestato che la contribuente, per un apprezzabile periodo di tempo, abbia utilizzato “taluni dei propri immobili per finalità diversa dallo scambio (compravendita)”, costituente l’oggetto dell’attività sociale, poiché locati a terzi, con conseguente applicabilità dell’art. 90 tuir.
La contribuente, in persona dei legali rappresentanti ARINCI Francesco e VANNI Angela , propone ricorso per cassazione, che, formulata in premessa eccezione di incostituzionalità degli artt. 32, 39 e 41-bis DPR n. 600 del 1973 e 12, comma 7, st. contr., affida a tre motivi (volti a denunciare violazione e/o falsa applicazione, rispettivamente, degli artt. 43, 81 e 90 tuir, 115 e 116 cod. proc. civ. e 3 e 53 Cost.). Resiste l’Agenzia con articolato controricorso. Considerato che: Con atto datato 21 luglio 2025, l’Avvocatura generale dello Stato rappresenta che “che la Direzione Provinciale di Pistoia ha comunicato che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. 119/2018, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione”, formulando conseguentemente istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Tale atto è corredato della “comunicazione della regolarità della definizione della lite” a firma del Capo dell’Ufficio legale della D.P. di Pistoia. Con atto datato 22 luglio 2025, il difensore della contribuente rappresenta che questa “ha aderito (con saldo effettuato in data 15.05.2019) alla definizione agevolata […], motivo per il quale è venuta a cessare la materia del contendere”, per l’effetto dichiarando “di rinunciare, così come rinuncia, agli atti del presente procedimento[,] chiedendo che il medesimo venga dichiarato estinto a spese integralmente compensate”.
Tale atto è corredato della documentazione relativa al procedimento di definizione agevolata, ai sensi degli artt. 6 e 7 d.l. n. 119 del 2018, conv. con l. n. 136 del 2018. Alla luce di quanto precede, considerato che l’Agenzia attesta l’intervenutopagamento del dovuto e rilevato, comunque, essere decorso il termine del 31 dicembre 2020 in assenza di istanza di trattazione, deve dichiararsi l’estinzione del processo.Quanto alle spese, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018, le stesse devono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M Dichiara estinto il processo, con spese a caric