Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 537/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing heirs' claim against deceased partner's debts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 537/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission ruling that held the widow liable but exempted the deceased partner's children from debt. The agency argued the lower court erred in evaluating privileged evidence and legal presumptions regarding inheritance status. The court found the lower court failed to properly weigh the widow's self-incriminating declaration and the children's lack of inventory declaration, thus overturning the decision and remanding the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 65 d.P.R. n. 600/1973; Art. 476, 485 c.c.; The tax authority's claim against heirs requires a comprehensive evaluation of privileged evidence and legal presumptions, where a self-incriminating declaration against the public administration holds full probative force and the lack of an inventory declaration limits but does not eliminate liability.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax liability heirs responsibility privileged evidence inventory declaration self-incrimination deceased partner Cassation review responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile
Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione degli art.
Art. 476 e 485 del codice civile
3 del codice di procedura civile, per violazione degli art. 476 e 485 del codice civile, nonché del d.P.R.
d.P.R. n. 445/2000
476 e 485 del codice civile, nonché del d.P.R. n. 445/2000, dell’art.
Art. 65 d.P.R. n. 600/1973
445/2000, dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, dell’art.
Art. 2697 del codice civile
600/1973, dell’art. 2697 del codice civile, nella sostanza lamentando errore nella prova, per non aver dato prevalenza ai documenti dotati di fede privilegiata ed alle presunzioni di legge.
art. 65 d.P.R. n. 600/1973
445/2000, dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, dell’art.
art. 2729 cod. civ
art. 229 c.p
e non in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, essendo priva di valore confessorio, ex art. 229 c.p.c., e indiziario, perché precostituita a favore e non contro il dichiarante (cfr.
art. 485 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 26 gennaio 2007, n. 1715
Cass., 5 maggio 2017, n. 10973
Cass., 15 novembre 2021, n. 34248
Cass., 13 ottobre 2005, n. 19984
Cass. II, n. 19606/2025
Cass. II, n. 19606/2025).
Cass. L., n. 22091/2022
Cass. L., n. 22091/2022).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.53/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale – legale rappresentante pro tempore, ex legerappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia, in Roma, alla via dei Portoghesi, -ricorrente - contro ANNA FERRARA, DOMENICA PROFETA, ANTONIETTA PROFETA -intimate - avverso LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA -BARI n. 1635/2016 depositata i l 21/06/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Co :

MARCELLO MARIA FRACANZANI. FATTI DI CAUSA Il sig. Michele Profeta era socio accomandatario, fra l’altro, della Stands Working s.a.s., di cui era socia accomandante la moglie, sig.a Anna Ferrara. La società era accertata per maggior reddito sull’anno di imposta 2007, tuttavia il sig. Michele Profeta mancava ai vivi l’11 maggio 2009, donde l’Ufficio emetteva distinti avvisi di accertamento sul prefato anno di imposta per debiti tributari della società: uno per Irap e Iva alla sig.a Anna Ferrara quale socia accomandante della società, responsabile intra viresdei debiti societari, un secondo per Irpef, Irap e Iva nei confronti delle sig.e Anna Ferrara, Domenica Profeta e Antonietta Profeta, quali eredi del defunto socio accomandatario Michele Profeta e, per lui, illimitatamente responsabili, peraltro nei soli limiti dell’eredità eventualmente accettata con beneficio di inventario.

La posizione della sig.a Anna Ferrara, come socia accomandante, era definita in sede di mediazione. Le pretese creditorie del Fisco venivano invece avversate dalle eredi con distinti ricorsi, poi riuniti ed accolti; tuttavia, la sentenza veniva parzialmente riformata in appello, laddove il collegio di secondo grado confermava la pretesa impositiva in capo alla vedova, quale successore di socio illimitatamente responsabile, ma la negava nei confronti dei figli del de cuius, in quanto riteneva non fornita la prova del loro statusdi eredi. Avverso questa sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi ad unico motivo, mentre restano intimate le parti contribuenti.

CONSIDERATO 1. Viene proposto unico motivo di ricorso. 1.1. Con l’unico motivo di ricorso si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione degli art. 476 e 485 del codice civile, nonché del d.P.R. n. 445/2000, dell’art. 65 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2697 del codice civile, nella sostanza lamentando errore nella prova, per non aver dato prevalenza ai documenti dotati di fede privilegiata ed alle presunzioni di legge.

2. Il motivo è fondato nei termini che seguono. L’art. 65 del d.P.R. n. 600/1973 riproduce per la materia tributaria, senza alterarli, i principi generali della successione ereditaria prevista e disciplinata dal codice civile. Viene ribadita la successioneuniversale nelle posizioni del debitore defunto (salve le sanzioni che restano personali e non sono trasmissibili). La controversia attiene dunque alla prova di erede del contribuente, nella sua qualità di socio accomandatario illimitatamente responsabile per i debiti societari. Al secondo capoverso della motivazione della sentenza qui in scrutinio (pag.4), il giudicante d’appello afferma non essersi data prova che i figli del defunto abbiano assunto la qualità di eredi, senza argomentare le ragioni o indicare gli elementi di prova da cui ha tratto il proprio convincimento.

Né dalla parte narrativa soccorre alcuna affermazione a chiarimento. 2.1. Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679;

Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Peraltro, nel merito, è indubbio che con riguardo alle modalità di utilizzo e valorizzazione delle prove indiziarie, di cui il ricorso denuncia sostanzialmente un malgoverno, compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta, poiché, se è devoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (Cass., 26 gennaio 2007, n. 1715; 5 maggio 2017, n. 10973; 15 novembre 2021, n. 34248; cfr. anche, 13 ottobre 2005, n. 19984). 2.2.

Il Patrono erariale riproduce, anche ai fini della completezza ed esaustività del motivo, gli stralci degli atti dei gradi di merito ove ha richiamato (e depositato in atti) l’autodichiarazione della vedova che afferma essere eredi del defunto marito e socio accomandatario lei stessa, assieme ai figli Antonietta, Domenica e Leonardo Profeta. Tale atto ha valenza di prova privilegiata, contenendo l’assunzione di responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci alla Pubblica amministrazione, di cui al d.P.R. n. 445/2000. In questo senso è stato affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria solo nei rapporti con la P.A. e non in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, essendo priva di valore confessorio, ex art. 229 c.p.c., e indiziario, perché precostituita a favore e non contro il dichiarante (cfr.

Cass. II, n. 19606/2025). Nel caso in esame, tuttavia, trattasi proprio di dichiarazione resa alla P.A., quindi con piena efficacia certificativa, assistita da peculiari sanzioni, su cui è utile richiamare altresì quanto affermato da altra Sezione di questa Corte, cioè che in tema di assegni familiari, la dichiarazione mendace dell'interessato (nella specie, circa il reddito della moglie) comporta, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la perdita -a titolo di sanzione - dell'intero beneficio, dovendo escludersi l'interpretazione secondo cui chi ha dichiarato il falso vada privato solo di quella parte che avrebbe ottenuto con detta dichiarazione, che finirebbe per incentivare le dichiarazioni non veritiere, consentendo al dichiarante infedele, se scoperto, di rischiare di perdere soltanto ciò a cui non aveva diritto e, se non scoperto, di lucrare benefici indebiti (cfr.

Cass. L., n. 22091/2022). 2.3. Altresì, non doveva essere pretermesso l’esame della assunzione della qualità di eredida parte dei figli, in relazione alla quale l’Agenzia delle entrate allega elementi presuntivi, non risultando accertato se fossero o meno nella disponibilità dei beni ereditari (tra cui la quota, bene astratto, di partecipazione nella citata s.a.s., qui in rilievo), senza aver dichiarato di aver svolto l’inventario di cui all’art. 485 c.c., certo limitativo della responsabilità intra vires, ma comunque tenuti, se del caso, ad onorare in tal limite i debiti ereditari, assistiti da privilegio.

3. In definitiva, sussiste il lamentato errore nella valutazione delle prove, donde il ricorso è fondato, la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito, perché provveda agli accertamenti in fatto secondo i principi sopra enunciati. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composiz