Court dismisses tax agency appeal against bankruptcy ruling declaring debt extinguished via simplified agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione dismissed the tax agency's appeal against a bankruptcy commission ruling that declared debts extinguished under a simplified agreement. The agency argued for the validity of the debt despite the agreement, while the bankruptcy court applied the law to nullify the debt and retain payments. The court upheld the lower decision, confirming that the statutory provisions for debt extinguishment in simplified agreements take precedence over the agency's subsequent claims.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231 della L. n. 197/2022; Art. 391 cod. proc. civ.: When debts are extinguished under a simplified agreement, the process is terminated and the agency cannot revive the claim through appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29979/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Contro FALLIMENTO LEMBO MARIA LUIGIA, rappresentata e difes a dall'avvocato GABRIELLA NAPOLITANO unitamente all’avvocato EMANUELE MORRA avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CAMPANIA n. 4265/03/2017 depositata il 11/05/2017 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 02/01/2026 La Presi