Court declares process extinguished after tax debt extinguished by government decree regarding car scrappage program.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the civil process extinguished following a government decree that nullified tax debts arising from the car scrappage program. The plaintiff argued for debt recovery, but the state contended that the specific legislative act permanently extinguished the liabilities and rendered prior judgments ineffective. Consequently, the court ruled that since the underlying debt no longer exists, the litigation must be terminated without further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 231, L. 197/2022; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The specific legislative provision extinguishing tax debts renders the underlying litigation extinguished, necessitating the termination of the process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10422/2022 R.G. proposto da: BUONANTUONO STEFANINA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSELLA ZOFREA contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONEPROVINCIALE CATANZARO, rappresentata e difes a dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE CALABRIA n. 3384/01/2021 depositata il 19/10/2021 , pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la parte privata ha depositato documentazione riconducibile alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla art. 1 della L. n. 197/2022 (rottamazione quater) e al relativo pagamento, assumendosi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione di adesione; che, ai sensi del comma 231 dell’art. 1 cit., i carichi affidati agli Agenti della riscossione sono estinti; l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato e che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili;
è fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma, 31/12/2025 La Presi